Art. 2.
                     Autorizzazione allo scarico
 
   1. Entro tre mesi dalla presentazione della domanda, e' rilasciata
l'autorizzazione  temporanea,  nella  quale devono essere stabiliti i
limiti transitori che lo scarico deve rispettare durante  il  periodo
di  messa  a  punto degli impianti, nonche' il termine per la messa a
punto degli stessi. Il periodo suddetto non puo' essere  superiore  a
due anni.
   2.  L'autorizzazione  definitiva  e'  rilasciata quando lo scarico
rispetta i limiti di  accettabilita'  di  cui  alla  presente  legge.
L'autorizzazione,  non  rinnovabile,  ha  validita'  non  superiore a
cinque anni, a partire dalla  data  di  rilascio  dell'autorizzazione
temporanea.