Art. 2. Autorizzazione allo scarico 1. Entro tre mesi dalla presentazione della domanda, e' rilasciata l'autorizzazione temporanea, nella quale devono essere stabiliti i limiti transitori che lo scarico deve rispettare durante il periodo di messa a punto degli impianti, nonche' il termine per la messa a punto degli stessi. Il periodo suddetto non puo' essere superiore a due anni. 2. L'autorizzazione definitiva e' rilasciata quando lo scarico rispetta i limiti di accettabilita' di cui alla presente legge. L'autorizzazione, non rinnovabile, ha validita' non superiore a cinque anni, a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione temporanea.