Art. 3. Programma di interventi 1. Entro il 31 dicembre 1993 il Comune di Genova deve presentare alla Provincia di Genova un programma di interventi per la realizzazione, entro e non oltre il termine stabilito per la durata dell'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 2, delle opere che consentano l'allontanamento degli scarichi al fine di consentire il rispetto delle distanze e profondita' indicate all'articolo 9 della legge regionale 1 settembre 1982 n. 38.