Art. 3.
                       Programma di interventi
 
   1.  Entro  il 31 dicembre 1993 il Comune di Genova deve presentare
alla  Provincia  di  Genova  un  programma  di  interventi   per   la
realizzazione,  entro  e non oltre il termine stabilito per la durata
dell'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo  2,  delle  opere
che  consentano l'allontanamento degli scarichi al fine di consentire
il rispetto delle distanze  e  profondita'  indicate  all'articolo  9
della legge regionale 1› settembre 1982 n. 38.