Art. 5. Vigilanza e controllo 1. Le funzioni tecniche di vigilanza e controllo sono svolte dal presidio multizonale di prevenzione, previsto dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, competente per territorio. 2. Sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi da parte dell'Autorita' sanitaria locale competente per territorio, per quanto concerne le questioni relative all'igiene ed alla salute pubblica.