Art. 5.
                        Vigilanza e controllo
 
   1.  Le  funzioni tecniche di vigilanza e controllo sono svolte dal
presidio multizonale di prevenzione, previsto dall'articolo 22  della
legge 23 dicembre 1978 n. 833, competente per territorio.
   2.  Sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi o
integrativi da parte dell'Autorita' sanitaria locale  competente  per
territorio,  per  quanto concerne le questioni relative all'igiene ed
alla salute pubblica.