Art. 2. Concessione e liqudiazione del contributo 1. La Giunta regionale concede il contributo e liquida il 50 per cento alla consegna dei lavori, il 40 per cento alla documentata esecuzione di non meno del 50 per cento dei lavori appaltati, il saldo alla rendicontazione totale del contributo assegnato previo collaudo o certificato di regolare esecuzione delle opere.