Art. 2.
              Concessione e liqudiazione del contributo
 
  1.  La  Giunta  regionale concede il contributo e liquida il 50 per
cento alla consegna dei lavori, il  40  per  cento  alla  documentata
esecuzione  di  non  meno  del  50 per cento dei lavori appaltati, il
saldo alla rendicontazione totale  del  contributo  assegnato  previo
collaudo o certificato di regolare esecuzione delle opere.