Art. 3. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante utilizzazione di quota pari a L. 2.600.000.000 in termini di competenza del "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo iscritto al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1992 ed istituzione, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1993 del capitolo 5687 "Contributi in conto capitale all'ente regionale per il diritto allo studio universitairo - E.R.S.U. - per interventi di ristrutturazione del fabbricato adibito a casa dello studente" con lo stanziamento di L. 2.600.000.000 in termini di competenza.