Art. 3.
                          Norma finanziaria
 
   1.  Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante
utilizzazione  di  quota  pari  a  L.  2.600.000.000  in  termini  di
competenza  del  "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti
da provvedimenti legislativi in  corso  concernenti  spese  in  conto
capitale  o  di  investimento  per  ulteriori  programmi  di sviluppo
iscritto al capitolo 9530 dello stato di previsione della  spesa  del
bilancio  per  l'anno  finanziario  1992  ed  istituzione,  ai  sensi
dell'articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977  n.  42  nello
stato  di  previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario
1993  del  capitolo  5687  "Contributi  in  conto  capitale  all'ente
regionale  per  il diritto allo studio universitairo - E.R.S.U. - per
interventi di ristrutturazione del fabbricato adibito  a  casa  dello
studente"  con  lo  stanziamento  di  L.  2.600.000.000 in termini di
competenza.