Art. 2. Ambito di applicazione 1. L'anagrafe dell'utenza e del patrimonio dell'edilizia residenziale comprende i dati relativi: a) agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica; b) agli alloggi pubblici occupati ai sensi della lettera a); c) ai beneficiari di contributi pubblici per l'edilizia residenziale, in qualunque forma concessi ed erogati; d) agli alloggi di proprieta' dei beneficiari di cui alla lettera c); e) agli alloggi pubblici altrimenti occupati e a quelli non occupati perche' in attesa di assegnazione, di riassegnazione, in corso di recupero o per altro motivo; f) agli occupanti a qualunque titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli utenti di alloggi con patto di futura vendita e di alloggi gia' venduti. 2. Ai sensi del comma 1 sono considerati alloggi di edilizia residenziale pubblica gli alloggi realizzati o recuperati dallo Stato o da enti pubblici a totale carico con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, nonche' quelli acquisiti a qualunque titolo, realizzati o recuperati da enti locali o da enti pubblici non economici per le finalita' sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.