Art. 2.
                       Ambito di applicazione
 
   1.   L'anagrafe   dell'utenza   e   del  patrimonio  dell'edilizia
residenziale comprende i dati relativi:
     a)  agli  assegnatari  di  alloggi  di   edilizia   residenziale
pubblica;
     b) agli alloggi pubblici occupati ai sensi della lettera a);
     c)   ai   beneficiari  di  contributi  pubblici  per  l'edilizia
residenziale, in qualunque forma concessi ed erogati;
     d) agli alloggi  di  proprieta'  dei  beneficiari  di  cui  alla
lettera c);
     e)  agli  alloggi  pubblici  altrimenti  occupati e a quelli non
occupati perche' in attesa di  assegnazione,  di  riassegnazione,  in
corso di recupero o per altro motivo;
     f)  agli  occupanti  a  qualunque  titolo  alloggi  di  edilizia
residenziale pubblica, ivi compresi gli utenti di alloggi  con  patto
di futura vendita e di alloggi gia' venduti.
   2.  Ai  sensi  del  comma  1  sono considerati alloggi di edilizia
residenziale pubblica gli alloggi realizzati o recuperati dallo Stato
o da enti pubblici a totale carico con il concorso o contributo dello
Stato o della Regione, nonche' quelli acquisiti a  qualunque  titolo,
realizzati  o  recuperati  da  enti  locali  o  da  enti pubblici non
economici per le finalita' sociali proprie dell'edilizia residenziale
pubblica.