Art. 3.
                       Obblighie degli utenti
 
   1. I soggetti di cui alle lettere a), c), ed f)  dell'articolo  2,
sono  obbligati  a  fornire i dati anagrafici e di reddito di tutti i
componenti del proprio nucleo familiare sulla  base  delle  richieste
formulate dalla Regione o dagli enti all'uopo incaricati.
   2.  Per  i  soggetti di cui alla lettera c) l'obbligo e' esteso ai
dati relativi al proprio alloggio.
   3. Ai fini  delle  verifiche  di  non  duplicazione  dei  benefici
vengono   registrati  nell'anagrafe  dell'utenza  i  dati  anagrafici
dell'utente o beneficiario e del coniuge non legalmente  separato,  o
del convivente more uxorio.
  4.  Fatti  in  ogni  caso  gli ulteriori provvedimenti di legge, ai
soggetti che non consentano l'acquisizione  dei  dati  indispensabili
per la formazione dell'anagrafe dell'utenza la Giunta regionale, pre-
via  diffida, sospende i benefici nei confronti dei soggetti indicati
alla lettera c) dell'articolo 2 e dispone  il  recupero  delle  somme
erogate,  con  le  modalita'  previste  dall'articolo  6  della legge
regionale 2 maggio 1990, n. 34.
   5. Qualora detti soggetti siano assegnatari di alloggi di edilizia
residenziale  pubblica, devono comunque corrispondere l'equo canone a
norma della legge 27 luglio 1978 n. 392 "Disciplina  delle  locazioni
di immobili urbani" aumentato del 10 per cento. Trascorsi tre anni di
non  motivato  invio  dei  dati richiesti, il comune, su segnalazione
dell'ente  gestore  pronuncia  la  decadenza  dalla   condizione   di
assegnatario.