Art. 3. Obblighie degli utenti 1. I soggetti di cui alle lettere a), c), ed f) dell'articolo 2, sono obbligati a fornire i dati anagrafici e di reddito di tutti i componenti del proprio nucleo familiare sulla base delle richieste formulate dalla Regione o dagli enti all'uopo incaricati. 2. Per i soggetti di cui alla lettera c) l'obbligo e' esteso ai dati relativi al proprio alloggio. 3. Ai fini delle verifiche di non duplicazione dei benefici vengono registrati nell'anagrafe dell'utenza i dati anagrafici dell'utente o beneficiario e del coniuge non legalmente separato, o del convivente more uxorio. 4. Fatti in ogni caso gli ulteriori provvedimenti di legge, ai soggetti che non consentano l'acquisizione dei dati indispensabili per la formazione dell'anagrafe dell'utenza la Giunta regionale, pre- via diffida, sospende i benefici nei confronti dei soggetti indicati alla lettera c) dell'articolo 2 e dispone il recupero delle somme erogate, con le modalita' previste dall'articolo 6 della legge regionale 2 maggio 1990, n. 34. 5. Qualora detti soggetti siano assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono comunque corrispondere l'equo canone a norma della legge 27 luglio 1978 n. 392 "Disciplina delle locazioni di immobili urbani" aumentato del 10 per cento. Trascorsi tre anni di non motivato invio dei dati richiesti, il comune, su segnalazione dell'ente gestore pronuncia la decadenza dalla condizione di assegnatario.