Art. 5.
          Modalita' di formazione e gestione dell'anagrafe
 
   1.  La  Giunta  regionale,  fino  alla  completa  entrata a regime
dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio, approva piani  annuali  o
pluriennali  con  i quali stabilisce gli obiettivi di estensione e di
completezza da raggiungere nel successivo periodo.
   2.  Ciascun  IACP,  in  conformita'  alle  direttive  regionali di
coordinamento   dell'informatizzazione   delle   proprie   attivita',
costituisce  un  unico  archivio  contenente  i  dati  necessari alla
prorpia attivita'  istituzionale,  dal  quale  deriva  i  dati  e  le
informazioni occorrenti per l'anagrafe.
   3. La Regione riceve annualmente dagli IACP e, in via transitoria,
dai  comuni e dagli altri enti proprietari, i dati previsti nel piano
di attuazione di  cui  al  comma  1,  provvede  al  loro  inserimento
nell'anagrafe  regionale  e ai controlli di consistenza e congruita',
anche in relazione alle risultanze dei propri archivi  relativi  alle
attivita'  di  nuova  costruzione, di recupero o di acquisto disposte
nei programmi di intervento approvati.
   4. La Regione, al fine di non duplicare  i  benefici  alla  stessa
persona  o allo stesso nucleo familiare, forma e conserva un archivio
esteso a tutti gli utenti di cui  all'articolo  2,  comprendendovi  i
dati  relativi alle diverse forme di contribuzione rilevati nel corso
delle attivita' gestite o delegate.
   5. La Giunta regionale predispone un elenco, su base  provinciale,
degli  utenti e dei beneficiari e lo invia al Consiglio regionale per
la pubblicazione sul Bollettino ufficiale.
   6. La Regione utilizza i  dati  dell'anagrafe  dell'utenza  e  del
patrimonio,  nonche'  dell'archivio  dell'utenza  potenziale,  per le
elaborazioni   finalizzate   alla   determinazione   dei   fabbisogni
abitativi,  alla  sperimentazione  della normativa tecnica regionale,
alla verifica della redditivita' del patrimonio, alla formazione  dei
programmi  di  intervento  sul  patrimonio  stesso,  nonche' per ogni
elaborazione finalizzata all'attivita'  programmatoria  o  normativa,
eseguita  direttamente  o  tramite i servizi agli operatori istituiti
con legge regionale 25 giugno 1984 n. 35.
   7. Le convenzioni tra la Reigone e lo IACP di Genova e tra  questo
e  gli  altri  IACP  della  Liguria,  stipulate a seguito della legge
regionale 2 dicembre 1982 n. 47, possono essere aggiornate sulla base
della presente legge.