Art. 5. Modalita' di formazione e gestione dell'anagrafe 1. La Giunta regionale, fino alla completa entrata a regime dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio, approva piani annuali o pluriennali con i quali stabilisce gli obiettivi di estensione e di completezza da raggiungere nel successivo periodo. 2. Ciascun IACP, in conformita' alle direttive regionali di coordinamento dell'informatizzazione delle proprie attivita', costituisce un unico archivio contenente i dati necessari alla prorpia attivita' istituzionale, dal quale deriva i dati e le informazioni occorrenti per l'anagrafe. 3. La Regione riceve annualmente dagli IACP e, in via transitoria, dai comuni e dagli altri enti proprietari, i dati previsti nel piano di attuazione di cui al comma 1, provvede al loro inserimento nell'anagrafe regionale e ai controlli di consistenza e congruita', anche in relazione alle risultanze dei propri archivi relativi alle attivita' di nuova costruzione, di recupero o di acquisto disposte nei programmi di intervento approvati. 4. La Regione, al fine di non duplicare i benefici alla stessa persona o allo stesso nucleo familiare, forma e conserva un archivio esteso a tutti gli utenti di cui all'articolo 2, comprendendovi i dati relativi alle diverse forme di contribuzione rilevati nel corso delle attivita' gestite o delegate. 5. La Giunta regionale predispone un elenco, su base provinciale, degli utenti e dei beneficiari e lo invia al Consiglio regionale per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale. 6. La Regione utilizza i dati dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio, nonche' dell'archivio dell'utenza potenziale, per le elaborazioni finalizzate alla determinazione dei fabbisogni abitativi, alla sperimentazione della normativa tecnica regionale, alla verifica della redditivita' del patrimonio, alla formazione dei programmi di intervento sul patrimonio stesso, nonche' per ogni elaborazione finalizzata all'attivita' programmatoria o normativa, eseguita direttamente o tramite i servizi agli operatori istituiti con legge regionale 25 giugno 1984 n. 35. 7. Le convenzioni tra la Reigone e lo IACP di Genova e tra questo e gli altri IACP della Liguria, stipulate a seguito della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 47, possono essere aggiornate sulla base della presente legge.