Art. 6. Interventi occorrenti 1. Per le finalita' della presente legge si provvede: a) all'acquisizione dei dati dell'anagrafe tramite gli IACP o tramite i comuni nei casi di cui all'articolo 4 comma 4; b) alla memorizzazione di dati non disponibili sul supporto magnetico; c) alla redazione e pubblicazione di schede e materiali finalizzati alla diffusione delle modalita' operative del progetto di anagrafe. 2. Per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1, la Regione provvede: a) ad adeguare sulla base delle convenzioni in atto per l'attivita' informatica, le capacita' operative del Servizio Programmi Edilizia Residenziale mediante l'acquisizione e il potenziamento di attrezzature e programmi per consentire la memorizzazione, la ricezione e l'elaborazione dei dati ed il raccordo con le attivita' in essere; b) a concedere agli IACP, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, contributi e rimborsi per le spese sostenute per le finalita' della presente legge in base ai programmi di cui all'articolo 4, in particolare per le operazioni da questi effettuate relativamente agli alloggi di proprieta' dei comuni che devono passare in gestione agli IACP stessi in base alla legge regionale 5 maggio 1990 n. 34.