Art. 6.
                        Interventi occorrenti
 
   1. Per le finalita' della presente legge si provvede:
     a) all'acquisizione dei dati dell'anagrafe tramite  gli  IACP  o
tramite i comuni nei casi di cui all'articolo 4 comma 4;
     b)  alla  memorizzazione  di  dati  non disponibili sul supporto
magnetico;
     c)  alla  redazione  e  pubblicazione  di  schede  e   materiali
finalizzati alla diffusione delle modalita' operative del progetto di
anagrafe.
   2.  Per  l'attuazione  di  quanto previsto nel comma 1, la Regione
provvede:
     a)  ad  adeguare  sulla  base  delle  convenzioni  in  atto  per
l'attivita'   informatica,   le   capacita'  operative  del  Servizio
Programmi  Edilizia  Residenziale  mediante   l'acquisizione   e   il
potenziamento   di   attrezzature   e  programmi  per  consentire  la
memorizzazione, la ricezione e l'elaborazione dei dati ed il raccordo
con le attivita' in essere;
     b)  a  concedere  agli  IACP, nei limiti delle disponibilita' di
bilancio, contributi  e  rimborsi  per  le  spese  sostenute  per  le
finalita'   della   presente  legge  in  base  ai  programmi  di  cui
all'articolo 4, in particolare per le operazioni da questi effettuate
relativamente agli  alloggi  di  proprieta'  dei  comuni  che  devono
passare  in  gestione agli IACP stessi in base alla legge regionale 5
maggio 1990 n. 34.