Art. 7. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 6 della presente legge si provvede mediante utilizzo di quota pari a lire 350.000.000 in termini di competenza del "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9520 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1992 e istituzione, ai sensi dell'articolo 31, della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1993 dei seguenti capitoli: 2918 "Spese finalizzate alla attivazione dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio dell'edilizia residenziale" per gli interventi di cui all'articolo 6 comma 2 lettera a), con lo stanziamento di lire 150.000.000 in termini di competenza; 2920 "Contributi agli IACP liguri finalizzati all'attivazione dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio dell'edilizia residenziale" per gli interventi di cui all'articolo 6 comma 2 lettera b), con lo stanziamento di lire 200.000.000 in termini di competenza. 2. I fondi assegnati dallo Stato ai sensi dell'articolo 2, lettera f) della legge 5 agosto 1978 n. 457, sono iscritti nel bilancio di previsione regionale come segue: a) nello stato di previsione dell'entrata al capitolo 1535 "Fondi assegnati dallo Stato da destinare all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti di contributi dello Stato e ad iniziative di ricerca e sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale"; b) nello stato di previsione della spesa mediante istituzione di capitoli analoghi a quelli elencati nel primo comma del presente articolo. 3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.