Art. 7.
                          Norma finanziaria
 
   1. Agli oneri derivanti dall'articolo 6 della  presente  legge  si
provvede  mediante  utilizzo  di  quota  pari  a  lire 350.000.000 in
termini di competenza del "Fondo occorrente per far fronte  ad  oneri
dipendenti  da  provvedimenti  legislativi in corso concernenti spese
correnti per ulteriori programmi di sviluppo"  iscritto  al  capitolo
9520  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio per l'anno
1992 e istituzione, ai sensi dell'articolo 31, della legge  regionale
4  novembre  1977  n.  42  nello  stato di previsione della spesa del
bilancio per l'anno finanziario 1993 dei seguenti capitoli:
    2918   "Spese   finalizzate   alla   attivazione    dell'anagrafe
dell'utenza  e  del  patrimonio  dell'edilizia  residenziale" per gli
interventi  di  cui  all'articolo  6  comma  2  lettera  a),  con  lo
stanziamento di lire 150.000.000 in termini di competenza;
    2920  "Contributi  agli  IACP  liguri finalizzati all'attivazione
dell'anagrafe   dell'utenza   e    del    patrimonio    dell'edilizia
residenziale"  per  gli  interventi  di  cui  all'articolo  6 comma 2
lettera b), con lo stanziamento di lire  200.000.000  in  termini  di
competenza.
  2.  I fondi assegnati dallo Stato ai sensi dell'articolo 2, lettera
f) della legge 5 agosto 1978 n. 457, sono iscritti  nel  bilancio  di
previsione regionale come segue:
     a)  nello  stato  di  previsione  dell'entrata  al capitolo 1535
"Fondi  assegnati  dallo  Stato  da  destinare   all'anagrafe   degli
assegnatari  di  abitazioni di edilizia residenziale comunque fruenti
di  contributi  dello  Stato   e   ad   iniziative   di   ricerca   e
sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale";
     b) nello stato di previsione della spesa mediante istituzione di
capitoli  analoghi  a  quelli  elencati  nel primo comma del presente
articolo.
   3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di
bilancio.