Art. 4.
              Liquidazione dei contributi straordinari
 
   1. La liquidazione dei contributi di cui all'art.  2  e'  disposta
dalla Giunta regionale in ragione:
     a)  del  venti per cento dell'importo del contributo all'atto di
aggiudicazione dei lavori e  di  quello  formale  di  consegna  degli
stessi  o  della  dichiarazione  di  inizio  dei  lavori  nel caso di
esecuzione in economia;
     b) di un ulteriore settanta per  cento,  proporzionalmente  agli
stati di avanzamento dei lavori;
     c) del residuo dieci per cento previa presentazione dell'atto di
collaudo o del cerificato di regolare esecuzione dei lavori.