Art. 4. Liquidazione dei contributi straordinari 1. La liquidazione dei contributi di cui all'art. 2 e' disposta dalla Giunta regionale in ragione: a) del venti per cento dell'importo del contributo all'atto di aggiudicazione dei lavori e di quello formale di consegna degli stessi o della dichiarazione di inizio dei lavori nel caso di esecuzione in economia; b) di un ulteriore settanta per cento, proporzionalmente agli stati di avanzamento dei lavori; c) del residuo dieci per cento previa presentazione dell'atto di collaudo o del cerificato di regolare esecuzione dei lavori.