Art. 6.
                          Norma finanziaria
 
   1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della  presente  legge  si
provvede mediante:
     a)  utilizzazione  degli  stanziamenti  iscritti  in  termini di
competenza e di cassa ai capitoli:
     - 9080 "Parchi e Itinerari";
     - 9085 "Parchi e Itinerari"  finanziato  con  fondi  provenienti
dalla  C.E.E.  ai sensi del regolamento C.E.E. n. 2088/85 dello stato
di previsione della spesa del bilancio regionale;
     b) istituzione del capitolo 2504  "Contributo  straordinario  al
comune  di  Riomaggiore  per il ripristino dell'itinerario denominato
'via dell'Amore'" per memoria.
   2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di
bilancio.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.
    Genova, 14 aprile 1993
 
                               FERRERO