Art. 6. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante: a) utilizzazione degli stanziamenti iscritti in termini di competenza e di cassa ai capitoli: - 9080 "Parchi e Itinerari"; - 9085 "Parchi e Itinerari" finanziato con fondi provenienti dalla C.E.E. ai sensi del regolamento C.E.E. n. 2088/85 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale; b) istituzione del capitolo 2504 "Contributo straordinario al comune di Riomaggiore per il ripristino dell'itinerario denominato 'via dell'Amore'" per memoria. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria. Genova, 14 aprile 1993 FERRERO