Art. 3.
                            V o l t u r a
 
   1. La concessione, ferma restando la durata e  i  contenuti,  puo'
essere trasferita ad altro soggetto che abbia acquisito la proprieta'
dell'impianto  e  dimostri  di possedere i requisiti prescritti degli
artt. 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre
1971 n. 1269.
   2. L'autorizzazione relativa agli impianti ad uso  privato,  ferma
restando  la  durata  ed i contenuti, puo' essere trasferita ad altro
soggetto che abbia acquisito la proprieta'  del  complesso  aziendale
all'interno del quale e' installato l'impianto.
   3. L'istanza, da presentare in conformita' alla disciplina statale
dell'imposta  di bollo, debitamente sottoscritta dal concessionario e
dall'acquirente-subentrante,  deve  contenere  le   generalita',   il
domicilio ed il codice fiscale dell'acquirente-subentrante.
   4.   Alla  domanda  devono  essere  allegati,  in  copia  conforme
all'originale, gli atti comprovanti l'intervenuto trasferimento della
proprieta' dell'impianto nonche':
     a  per  la  voltura di concessione relativa ad impianto pubblico
ogni utile documentazione e/o dichiarazione  idonea  all'accertamento
dei  requisiti di capacita' tecnico-organizzativa ed economica di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  27  ottobre
1971, n. 1269;
     b) per la voltura, di autorizzazione relativa ad impianto ad uso
privato,   l'elenco   dei  veicoli  di  proprieta'  dell'impresa  con
l'indicazione delle rispettive targhe  di  immatricolazione  o  delle
matricole del telaio per gli automezzi non targati.