Art. 3. V o l t u r a 1. La concessione, ferma restando la durata e i contenuti, puo' essere trasferita ad altro soggetto che abbia acquisito la proprieta' dell'impianto e dimostri di possedere i requisiti prescritti degli artt. 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971 n. 1269. 2. L'autorizzazione relativa agli impianti ad uso privato, ferma restando la durata ed i contenuti, puo' essere trasferita ad altro soggetto che abbia acquisito la proprieta' del complesso aziendale all'interno del quale e' installato l'impianto. 3. L'istanza, da presentare in conformita' alla disciplina statale dell'imposta di bollo, debitamente sottoscritta dal concessionario e dall'acquirente-subentrante, deve contenere le generalita', il domicilio ed il codice fiscale dell'acquirente-subentrante. 4. Alla domanda devono essere allegati, in copia conforme all'originale, gli atti comprovanti l'intervenuto trasferimento della proprieta' dell'impianto nonche': a per la voltura di concessione relativa ad impianto pubblico ogni utile documentazione e/o dichiarazione idonea all'accertamento dei requisiti di capacita' tecnico-organizzativa ed economica di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269; b) per la voltura, di autorizzazione relativa ad impianto ad uso privato, l'elenco dei veicoli di proprieta' dell'impresa con l'indicazione delle rispettive targhe di immatricolazione o delle matricole del telaio per gli automezzi non targati.