Art. 4. Istruttoria delle domande 1. Per l'istruttoria delle domande la regione provvede a richiedere oltre ai pareri di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 l'autorizzazione del comune ai sensi dell'art. 54, primo comma, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, da rilasciarsi anche ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 18 marzo 1980 n. 15 e successive modificazioni e integrazioni qualora trattasi di impianto ubicato o da ubicare su area soggetta al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939 n. 1497, fermo restando che qualora gli interventi in aree soggette oltre che al vincolo, di cui alla legge 1497/1939 anche, per effetto del piano territoriale di coordinamento paesistico, a regime normativo di conservazione dell'assetto insediativo, l'istante e' tenuto a richiedere la specifica autorizzazione paesaggistico-ambientale alla provincia o alla regione - Servizio beni ambientali e naturali - in base alle rispettive competenze ai sensi degli artt. 6 e 7 della legge regionale 21 agosto 1991 n. 20 e a fornire copia dell'autorizzazione stessa al Servizio della regione competente in ordine all'istanza attinente l'impianto, nel corso del procedimento relativo.