Art. 4.
                      Istruttoria delle domande
 
  1. Per l'istruttoria delle domande la regione provvede a richiedere
oltre  ai  pareri  di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 l'autorizzazione  del  comune  ai
sensi   dell'art.  54,  primo  comma,  lettera  f)  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977  n.  616,  da  rilasciarsi
anche ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 18 marzo
1980 n. 15 e successive modificazioni e integrazioni qualora trattasi
di  impianto  ubicato o da ubicare su area soggetta al vincolo di cui
alla legge 29 giugno 1939 n. 1497, fermo  restando  che  qualora  gli
interventi  in  aree soggette oltre che al vincolo, di cui alla legge
1497/1939 anche, per effetto del piano territoriale di  coordinamento
paesistico,   a   regime   normativo  di  conservazione  dell'assetto
insediativo,  l'istante  e'  tenuto   a   richiedere   la   specifica
autorizzazione paesaggistico-ambientale alla provincia o alla regione
-  Servizio  beni  ambientali  e  naturali  - in base alle rispettive
competenze ai sensi degli artt. 6 e 7 della legge regionale 21 agosto
1991 n. 20 e a fornire copia dell'autorizzazione stessa  al  Servizio
della  regione competente in ordine all'istanza attinente l'impianto,
nel corso del procedimento relativo.