Art. 5. Commissione consultiva regionale 1. La commissione consultiva regionale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989 e' composta: a) dal presidente della Giunta regionale o dall'assessore delegato, incaricato del Servizio attivita' della distribuzione, che la presiede; b) dal primo dirigente capo dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, interessato per territorio; c) dell'ispettore regionale dei vigili del fuoco; d) da un rappresentante dei comuni della Liguria designato dalla delegazione regionale dell'A.N.C.I.; e) da un rappresentante delle camere di commercio designato dall'Unione regionale delle camere di commercio della Liguria; f) da un rappresentante dell'Automobile club italiano per la Liguria; g) da un rappresentante dell'unione province italiane; h) da un rappresentante dell'azienda nazionale autonoma strade - A.N.A.S.; i) da un rappresentante delle societa' petrolifere a partecipazione statale, designato dall'Ente nazionale idrocarburi; l) da un rappresentante delle societa' petrolifere associate all'Uninione petrolifera, designato dalla stessa; m) da un rappresentante delle societa' petrolifere associate all'Assopetroli, designato dalla stessa; n) da un rappresentante dei concessionari di impianti di distribuzione di gas propano liquido (g.p.l.) associati alla Associazione nazionale distributori stradali g.p.l. per autotrazione (DI.STRA.GAS.) desiganto dalla stessa; o) da un rappresentante dei concessionari di impianti di distribuzione di metano per autotrazione associati alla Federmetano designato dalla stessa; p) da due rappresentanti dei gestori di impianti di distribuzione di carburanti, designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei gestori, regionalmente piu' rappresentative; q) da un rappresentante dei lavoratori designato congiuntamente dalle tre organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative a livello nazionale; ) da un rappresentante del comitato regionale per i problemi del consumo e dell'utenza eletto nel suo seno dal comitato stesso; s) da quattro esperti, senza diritto di voto, in materia di urbanistica, viabilita' e trasporti, attivita' della distribuzione, turismo, prescelti tra i funzionari regionali addetti ai servizi corrispondenti. 2. La commissione dura in carica cinque anni ed e' nominata con decreto del presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni che gli enti ed organismi interessati sono tenuti a far pervenire alla regione nel termine di giorni sessanta decorrenti dal ricevimento della richiesta, decorso infruttuosamente il quale il presidente della Giunta regionale puo' disporre la costituzione della commissione qualora la designazione sia stata effettuata per almeno i due terzi dei suoi componenti, fermo restando la successiva integrazione. 3. Con lo stesso provvedimento il presidente della Giunta regionale nomina i membri supplenti su designazione degli stessi enti ed organismi. 4. I componenti della commissione possono essere confermati per il quinquennio successivo e possono essere sostituiti, nel corso del quinquennio, su richiesta dei rispettivi enti od organi. 5. I singoli componenti della commissione possono essere sostituiti dal componente supplente. I singoli componenti che non partecipano a tre sedute consecutive della commissione e che non risultino rappresentati dal componente supplente, decadono dall'incarico e vengono per essi promossi gli atti per la relativa sostituzione. 7. Svolge le funzioni di segretario della commissione un dipendente addetto al Servizio attivita' della distribuzione. 8. Ai componenti della commissione spetta un gettone di presenza nonche' l'eventuale rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute della commissione determinati ai sensi della vigente normativa regionale in materia. 9. Le sedute della commissione sono valide con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei suoi componenti nominati. 10. La commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti. 11. I commissari sono tenuti a comunicare al presidente della commissione, con riferimento ai singoli affari, le eventuali ragioni di incompatibilita' connesse ad interessi di carattere esclusivamente personale anche derivanti dal conferimento di incarichi professionali. 12. Il componente che si trova nelle suddette situazioni di incompatibilita' si astiene dal partecipare alla trattazione dell'affare nei cui confronti si verifica l'incompatibilita' stessa.