Art. 5.
                  Commissione consultiva regionale
 
   1. La commissione consultiva  regionale  di  cui  all'art.  8  del
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989
e' composta:
     a)  dal  presidente  della  Giunta  regionale  o  dall'assessore
delegato,  incaricato del Servizio attivita' della distribuzione, che
la presiede;
     b) dal primo dirigente capo dell'ufficio tecnico  delle  imposte
di fabbricazione, interessato per territorio;
     c) dell'ispettore regionale dei vigili del fuoco;
     d) da un rappresentante dei comuni della Liguria designato dalla
delegazione regionale dell'A.N.C.I.;
     e)  da  un  rappresentante  delle  camere di commercio designato
dall'Unione regionale delle camere di commercio della Liguria;
     f) da un rappresentante dell'Automobile  club  italiano  per  la
Liguria;
     g) da un rappresentante dell'unione province italiane;
     h) da un rappresentante dell'azienda nazionale autonoma strade -
A.N.A.S.;
     i)   da   un   rappresentante   delle   societa'  petrolifere  a
partecipazione statale, designato dall'Ente nazionale idrocarburi;
     l) da un rappresentante  delle  societa'  petrolifere  associate
all'Uninione petrolifera, designato dalla stessa;
     m)  da  un  rappresentante  delle societa' petrolifere associate
all'Assopetroli, designato dalla stessa;
     n)  da  un  rappresentante  dei  concessionari  di  impianti  di
distribuzione   di   gas  propano  liquido  (g.p.l.)  associati  alla
Associazione nazionale distributori stradali g.p.l. per  autotrazione
(DI.STRA.GAS.) desiganto dalla stessa;
     o)  da  un  rappresentante  dei  concessionari  di  impianti  di
distribuzione di metano per autotrazione associati  alla  Federmetano
designato dalla stessa;
     p)   da   due   rappresentanti   dei   gestori  di  impianti  di
distribuzione   di   carburanti,   designati   congiuntamente   dalle
organizzazioni   sindacali   a   carattere   nazionale  dei  gestori,
regionalmente piu' rappresentative;
     q) da un rappresentante dei lavoratori designato  congiuntamente
dalle  tre organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative
a livello nazionale;
     ) da un rappresentante del comitato regionale per i problemi del
consumo e dell'utenza eletto nel suo seno dal comitato stesso;
     s) da quattro esperti, senza diritto  di  voto,  in  materia  di
urbanistica,  viabilita'  e trasporti, attivita' della distribuzione,
turismo, prescelti tra i  funzionari  regionali  addetti  ai  servizi
corrispondenti.
   2.  La  commissione  dura in carica cinque anni ed e' nominata con
decreto del presidente  della  Giunta  regionale,  sulla  base  delle
designazioni  che gli enti ed organismi interessati sono tenuti a far
pervenire alla regione nel termine di giorni sessanta decorrenti  dal
ricevimento  della  richiesta,  decorso  infruttuosamente il quale il
presidente della Giunta regionale puo' disporre la costituzione della
commissione qualora la designazione sia stata effettuata per almeno i
due  terzi  dei  suoi  componenti,  fermo  restando   la   successiva
integrazione.
   3.   Con  lo  stesso  provvedimento  il  presidente  della  Giunta
regionale nomina i membri supplenti su designazione degli stessi enti
ed organismi.
   4. I componenti della commissione possono essere confermati per il
quinquennio successivo e possono essere  sostituiti,  nel  corso  del
quinquennio, su richiesta dei rispettivi enti od organi.
   5.   I   singoli   componenti  della  commissione  possono  essere
sostituiti dal componente supplente.
   I singoli componenti che non partecipano a tre sedute  consecutive
della  commissione  e  che non risultino rappresentati dal componente
supplente, decadono dall'incarico e vengono  per  essi  promossi  gli
atti per la relativa sostituzione.
   7.   Svolge   le  funzioni  di  segretario  della  commissione  un
dipendente addetto al Servizio attivita' della distribuzione.
   8. Ai componenti della commissione spetta un gettone  di  presenza
nonche'   l'eventuale   rimborso   delle   spese   sostenute  per  la
partecipazione alle sedute della  commissione  determinati  ai  sensi
della vigente normativa regionale in materia.
   9.  Le  sedute  della  commissione  sono valide con la presenza di
almeno la meta' piu' uno dei suoi componenti nominati.
   10. La commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta
dei presenti.
   11. I commissari sono tenuti  a  comunicare  al  presidente  della
commissione,  con riferimento ai singoli affari, le eventuali ragioni
di incompatibilita' connesse ad interessi di carattere esclusivamente
personale   anche   derivanti   dal   conferimento    di    incarichi
professionali.
   12.  Il  componente  che  si  trova  nelle  suddette situazioni di
incompatibilita'  si  astiene  dal   partecipare   alla   trattazione
dell'affare nei cui confronti si verifica l'incompatibilita' stessa.