Art. 6.
           Compiti della commissione consultiva regionale
 
   1.  La  commissione  consultiva regionale esprime motivato parere,
non vincolante, in ordine:
     a) alla proposta di piano regionale di  razionalizzazione  della
rete di distribuzione di carburanti per autotrazione, di cui all'art.
7  della  legge  regionale  30  ottobre 1984 n. 48, ed alle eventuali
modifiche o integrazioni dello stesso;
     b)  ai  disegni  di  legge  in  materia  di  distribuzione   dei
carburanti per autotrazione;
     c)  alle  istanze  di  potenziamento  e/o concentrazione o nuovo
impianto di carburanti per uso di autotrazione  costituente  pubblico
servizio;
     d)  ai  criteri  da  indicare  alle  amministrazioni comunali in
ordine agli orari di apertura e chiusura degli impianti  stradali  di
distribuzione dei carburanti per autotrazione.