Art. 6. Compiti della commissione consultiva regionale 1. La commissione consultiva regionale esprime motivato parere, non vincolante, in ordine: a) alla proposta di piano regionale di razionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti per autotrazione, di cui all'art. 7 della legge regionale 30 ottobre 1984 n. 48, ed alle eventuali modifiche o integrazioni dello stesso; b) ai disegni di legge in materia di distribuzione dei carburanti per autotrazione; c) alle istanze di potenziamento e/o concentrazione o nuovo impianto di carburanti per uso di autotrazione costituente pubblico servizio; d) ai criteri da indicare alle amministrazioni comunali in ordine agli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti per autotrazione.