Art. 7. Norma transitoria per la regolarizzazione delle concessioni e delle autorizzazioni 1. I titolari di impianti le cui concessioni o autorizzazioni risultano scadute alla data di entrata in vigore della presente legge per decorrenza del termine di loro validita' e per le quali non sia stata presentata tempestiva istanza di rinnovo, debbono inoltrare alla regione una nuova domanda di rinnovo della concessione o della autorizzazione, debitamente documentata in conformita' a quanto previsto dall'art. 2 e debitamente motivata, pena la decadenza, entro e non oltre sei mesi della entrata in vigore della presente legge. 2. Le concessioni e le autorizzazioni scadute sono prorogate fino al termine per la presentazione della domanda di rinnovo e, nel caso di avvenuta presentazione, fino alla data di notifica del provvedimento conclusivo del relativo procedimento di rinnovo. 3. Relativamente alle istanze in ordine alle quali gia' risulti espresso un diniego al rinnovo, il termine di trenta giorni di cui all'art. 2, quarto comma, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.