Art. 7.
              Norma transitoria per la regolarizzazione
              delle concessioni e delle autorizzazioni
 
   1.  I  titolari  di  impianti  le cui concessioni o autorizzazioni
risultano scadute alla data di entrata in vigore della presente legge
per decorrenza del termine di loro validita' e per le quali  non  sia
stata  presentata  tempestiva  istanza  di rinnovo, debbono inoltrare
alla regione una nuova domanda di rinnovo della concessione  o  della
autorizzazione,  debitamente  documentata  in  conformita'  a  quanto
previsto dall'art. 2 e debitamente motivata, pena la decadenza, entro
e non oltre sei mesi della entrata in vigore della presente legge.
   2. Le concessioni e le autorizzazioni scadute sono prorogate  fino
al  termine per la presentazione della domanda di rinnovo e, nel caso
di  avvenuta  presentazione,  fino  alla   data   di   notifica   del
provvedimento conclusivo del relativo procedimento di rinnovo.
   3.  Relativamente  alle  istanze in ordine alle quali gia' risulti
espresso un diniego al rinnovo, il termine di trenta  giorni  di  cui
all'art.  2,  quarto  comma,  decorre dalla data di entrata in vigore
della presente legge.