Art. 8.
       Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1984 n. 48
 
  1.  Le  lettere a) e b), primo comma, art. 4, della legge regionale
30 ottobre 1984 n. 48 sono abrogate.
   2. La lettera a), primo comma, art. 4 bis della legge regionale 30
ottobre 1984, n. 48 e' cosi' sostituita: " a)  sostituzione,  aumento
e/o riduzione del numero di apparecchiature erogatrici dei carburanti
in dotazione agli impianti".
   3.  La  lettera f), primo comma, art. 4 bis, della legge regionale
30 ottobre 1984 n. 48, e' cosi' sostituita: " f) dotazione di benzina
super senza piombo".
   4. Al primo comma dell'art. 4 bis della legge regionale 30 ottobre
1984 n. 48 sono aggiunte le seguenti lettere:
    " h) l'estensione, in impianti gia' autorizzati al  potenziamento
mediante   concetrazione   di   altro  impianto,  di  self-service  a
prepagamento ad altri prodotti".
    " i) l'estensione di self-service a prepagamento per l'erogazione
di benzina super senza  piombo  per  gli  impianti  gia'  dotati  e/o
autorizzati  a  dotarsi di self-service a prepagamento di benzina su-
per".
   5. Al primo comma dell'art. 9 della  legge  regionale  30  ottobre
1984,  n. 48 le parole "degli impianti di distribuzione automatica di
carburante pe uso di autotrazione esistenti annualmente  nei  singoli
comuni"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "dei provvedimenti finali
comunque rilasciati da ciascun comune nell'esercizio  delle  funzioni
subdelegate nel corso dell'anno precedente dei quali il comune avente
titolo,  pena  l'esclusione  dal contributo, e' tenuto a dare notizia
alla regione entro il 31 gennaio di ciascun anno".
   6. Le modifiche di cui ai commi 1, 2 e 3 entrano  in  vigore  alla
data  di  esecutivita' della deliberazione del consiglio regionale di
approvazione del piano  regionale  di  razionalizzazione  della  rete
distributiva  dei  carburanti  pe  autotrazione  per  il  quinquennio
1991-1996.
   7. Ai fini del riparto dei fondi per  l'esercizio  delle  funzioni
delegate   per   l'anno  1992  i  comuni  comunicano  il  numero  dei
provvedimenti finali rilasciati nell'anno  precedente  nell'esercizio
della  delega,  entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.