Art. 8. Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1984 n. 48 1. Le lettere a) e b), primo comma, art. 4, della legge regionale 30 ottobre 1984 n. 48 sono abrogate. 2. La lettera a), primo comma, art. 4 bis della legge regionale 30 ottobre 1984, n. 48 e' cosi' sostituita: " a) sostituzione, aumento e/o riduzione del numero di apparecchiature erogatrici dei carburanti in dotazione agli impianti". 3. La lettera f), primo comma, art. 4 bis, della legge regionale 30 ottobre 1984 n. 48, e' cosi' sostituita: " f) dotazione di benzina super senza piombo". 4. Al primo comma dell'art. 4 bis della legge regionale 30 ottobre 1984 n. 48 sono aggiunte le seguenti lettere: " h) l'estensione, in impianti gia' autorizzati al potenziamento mediante concetrazione di altro impianto, di self-service a prepagamento ad altri prodotti". " i) l'estensione di self-service a prepagamento per l'erogazione di benzina super senza piombo per gli impianti gia' dotati e/o autorizzati a dotarsi di self-service a prepagamento di benzina su- per". 5. Al primo comma dell'art. 9 della legge regionale 30 ottobre 1984, n. 48 le parole "degli impianti di distribuzione automatica di carburante pe uso di autotrazione esistenti annualmente nei singoli comuni" sono sostituite dalle seguenti: "dei provvedimenti finali comunque rilasciati da ciascun comune nell'esercizio delle funzioni subdelegate nel corso dell'anno precedente dei quali il comune avente titolo, pena l'esclusione dal contributo, e' tenuto a dare notizia alla regione entro il 31 gennaio di ciascun anno". 6. Le modifiche di cui ai commi 1, 2 e 3 entrano in vigore alla data di esecutivita' della deliberazione del consiglio regionale di approvazione del piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti pe autotrazione per il quinquennio 1991-1996. 7. Ai fini del riparto dei fondi per l'esercizio delle funzioni delegate per l'anno 1992 i comuni comunicano il numero dei provvedimenti finali rilasciati nell'anno precedente nell'esercizio della delega, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.