Art. 2. Misure relative alla lista d'attesa dei contributi a fondo perduto buono-casa 1. Nei confronti dei richiedenti il contributo a fondo perduto buono-casa di cui al fondo pubblicato nel Bolletino Ufficiale 10 dicembre 1986 supplemento ordinario al n. 50, inseriti nella lista di attesa formatasi a seguito della sospensione della procedura a disposta con deliberazione della giunta regionale n. 4154 del 25 agosto 1988, per i quali sono decorsi cinque anni dall'atto di acquisto o dall'ultimazione dei lavori, ove convocati per l'inoltro in sede comunale della definitiva documentazione per l'ottenimento dell'agevolazione di che trattasi, i competenti uffici comunali devono certificare la permanenza dell'occupazione nel predetto periodo.