Art. 2.
         Misure relative alla lista d'attesa dei contributi
                     a fondo perduto buono-casa
 
   1.  Nei  confronti  dei  richiedenti il contributo a fondo perduto
buono-casa di cui al fondo  pubblicato  nel  Bolletino  Ufficiale  10
dicembre 1986 supplemento ordinario al n. 50, inseriti nella lista di
attesa  formatasi  a  seguito  della  sospensione  della  procedura a
disposta con deliberazione della giunta  regionale  n.  4154  del  25
agosto  1988,  per  i  quali  sono  decorsi  cinque anni dall'atto di
acquisto  o  dall'ultimazione dei lavori, ove convocati per l'inoltro
in sede comunale della definitiva  documentazione  per  l'ottenimento
dell'agevolazione  di  che  trattasi,  i  competenti  uffici comunali
devono  certificare  la  permanenza  dell'occupazione  nel   predetto
periodo.