Art. 2. Sostituzione dell'art. 30 1. L'art. 30 della legge regionale n. 9/1993 e' sostituito dal seguente: "Art. 30 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni trasferite) 1. Alle province ed alla citta' metropolitana, per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica e, dove sussistono, dei servizi di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idrualico, spettano, in proporzione alla superficie del territorio interessato dai bacini di rilievo regionale, i finanziamenti di cui alla lettera b), secondo comma, dell'art. 21 della legge 18 maggio 1989 n. 183. 2. Per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge gli enti interessati utilizzano gli introiti derivanti dal concorso nelle spese di istruttoria da porre a carico dei richiedenti secondo le norme vigenti in materia. 3. Le provincie, la citta' metropolitana e le comunita' montane sono tenute a fornire alla regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite con la presente legge".