Art. 2.
                      Sostituzione dell'art. 30
 
   1.  L'art.  30  della  legge regionale n. 9/1993 e' sostituito dal
seguente:
    "Art. 30 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni trasferite)
    1. Alle province ed alla citta' metropolitana, per lo svolgimento
del servizio di polizia idraulica e, dove sussistono, dei servizi  di
navigazione  interna,  di  piena  e  di  pronto intervento idrualico,
spettano, in proporzione alla superficie del  territorio  interessato
dai  bacini di rilievo regionale, i finanziamenti di cui alla lettera
b), secondo comma, dell'art. 21 della legge 18 maggio 1989 n. 183.
    2. Per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge
gli enti interessati utilizzano gli introiti derivanti  dal  concorso
nelle  spese di istruttoria da porre a carico dei richiedenti secondo
le norme vigenti in materia.
    3. Le provincie, la citta' metropolitana e le  comunita'  montane
sono  tenute  a  fornire  alla regione informazioni e dati statistici
relativi allo svolgimento delle funzioni ad esse  attribuite  con  la
presente legge".