Art. 3.
                          Norma transitoria
 
   1.  Sono  fatti  salvi  gli  atti  e  le  attivita' compiuti dalle
strutture appartenenti ai serivizi provinciali del  Genio  civile  di
Genova,  Imperia,  La SPezia, Savona fino all'entrata in vigore della
presente legge.