Art. 2.
                       Integrazione all'art. 2
 
   1.  Dopo  il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 10 novembre
1992, n. 29, e' inserito il seguente comma:
   "3-bis. All'apertura, al trasferimento  ed  all'ampliamento  delle
R.S.A.  provvede  la  Giunta  regionale. Il provvedimento adottato e'
comunicato al Sindaco ed alla Unita' sanitaria locale competenti  per
territorio".