Art. 2. Integrazione all'art. 2 1. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 10 novembre 1992, n. 29, e' inserito il seguente comma: "3-bis. All'apertura, al trasferimento ed all'ampliamento delle R.S.A. provvede la Giunta regionale. Il provvedimento adottato e' comunicato al Sindaco ed alla Unita' sanitaria locale competenti per territorio".