Art. 3. Modifica dell'art. 3 1. Dopo il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 10 novembre 1992, n. 29, e' aggiunto il seguente comma: "3.-bis. Per le R.S.A. la domanda, istruita dagli organi di cui all'art. 2, e' inviata dal Sindaco alla Regione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della stessa".