Art. 3.
                        Modifica dell'art. 3
 
   1.  Dopo  il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 10 novembre
1992, n. 29, e' aggiunto il seguente comma:
   "3.-bis. Per le R.S.A. la domanda, istruita dagli  organi  di  cui
all'art. 2, e' inviata dal Sindaco alla Regione entro sessanta giorni
dalla data di ricevimento della stessa".