Art. 4.
                 Modifiche e integrazioni all'art. 6
 
   1.  Il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 1992,
n. 29, e' sostituito dal seguente comma:
   "4.  Ai  fini  del  rilascio  dell'autorizzazione  provvisoria  le
residenze    protette,   quali   strutture   dirette   ad   un'utenza
autosufficiente e non autosufficiente,  come  definite  dall'art.  54
lett. d) della legge regionale 6 giugno 1988, n. 21, devono inoltre:
     a)  risultare  in  regola con la normativa vigente in materia di
rifiuti speciali;
     b) disporre  di  una  superficie  complessiva  non  inferiore  a
quindici  mq.  per  ciascun  ospite,  tenendo conto della zona notte,
delle aree di soggiorno e della cucina. Per gli aspetti relativi alla
superficie nonche' alla cubatura delle camere  da  letto,  in  attesa
della  definizione  degli standards strutturali di cui all'art. 1, si
fa riferimento alla normativa igienica per le  strutture  alberghiere
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970,
n. 1437. In particolare:
     1) la superficie minima delle camere non deve essere inferiore a
mq. otto, per le camere ad un letto e mq. quattordici per le camere a
due letti;
     2) la cubatura minima delle camere da letto deve essere di metri
cubi ventiquattro  per  le  camere  da  un  letto  e  di  metri  cubi
quarantadue per le camere da due letti.
   La  superficie  e  la  cubatura,  di cui ai numeri 1) e 2), per le
camere superiori a due letti, vanno  aumentate,  per  ogni  letto  in
piu',  di un numero - rispettivamente di metri cubi o quadrati - pari
alla differenza di cubatura e superficie  tra  le  camere  ad  uno  e
quelle a due letti;
     c)  disporre  di cucine a norma del decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 1980, n. 327;
     d) avere  vani  di  altezza  conforme  al  regolamento  edilizio
comunale".
   2. Dopo il comma 4 dell'art. 6 sono aggiunti i seguenti commi:
   "4-  bis.  Per  quanto  attiene al personale le residenze protette
devono disporre delle dotazioni seguenti:
     a) per soggetti autosufficienti:  un  addetto  con  funzioni  di
assistenza alla persona ogni quindici utenti per il turno diurno e un
addetto per il turno notturno per un numero di ospiti non superiore a
quarantacinque.   In   termini   di   pianta   organica  il  rapporto
ausiliari/assistiti  e'  di  un   addetto   ogni   quindici   ospiti.
L'assistenza  sanitaria  medica  e infermieristica e' garantita dalle
strutture  del   Servizio   Sanitario   nazionale.   In   particolare
l'assistenza di medicina generale viene erogata ai sensi dell'art. 26
lettera  b)  del  d.P.R.  28  settembre  1990  n. 314, disciplinato a
livello regionale con deliberazioni della Giunta regionale  6  giugno
1991  n. 2618. Per esigenze urgenti di assistenza infermieristica, la
struttura autorizzata deve garantire il  reperimento  di  prestazioni
professionali occasionali.
     b) Per soggetti non autosufficienti:
1) Infermieri:
    presenza  diurna:  per  le  fasce orarie 8,00/12,00 e 15,00/18,00
un'unita' ogni quindici ospiti  non  autosufficienti  o  frazioni  di
utenti  inferiori  a  quindici;  nelle latre fasce orarie il rapporto
infermieri/ospiti e'  di  1/30,  ivi  comporese  frazioni  di  utenti
inferiori  a trenta e fino a quindici ospiti,. Per frazioni inferiori
a quindici e' richiesta almeno la reperibilita';
    presenza notturna:  una  unita'  ogni  venticique  ospiti  e  per
frazioni  inferiori a venticinque. Per un numero inferiore a quindici
ospiti non autosufficienti deve  essere  garantita,  in  mancanza  di
inferimieri presenti, la reperibilita' notturna di un medico, qualora
non  sia  disponibile  il  servizio  di guardia medica. In termini di
pianta organica il rapporto  infermieri/ospiti  e'  di  un'infermiere
ogni  12,5  ospiti,  tenuto  conto di un'organizzazione del personale
differente da quella ospedaliera, che  consente  la  possibilita'  di
orario spezzato e di personale pat-time.
2) Addetti all'assistenza:
    presenza  diurna:  un addetto all'assistenza oppure un assistente
domiciliare  e  dei   servizi   tutelari   ogni   otto   ospiti   non
autosufficienti o per frazioni superiori a cinque;
    presenza notturna: un addetto all'assistenza oppure un assistente
domiciliare   e   dei   servizi   tutelari   ogni  venti  ospiti  non
autosufficienti. In termini di pianta organica  il  rapporto  addetti
all'assistenza/ospiti,  e'  di  1,5  unita' ogni dieci ospiti. Quanto
precisato al  numero  1  sulla  possibilita'  dell'orario  di  lavoro
spezzato e' da applicarsi anche al personale addetto all'assistenza.
3) Personale medico e di riabilitazione:
    assistenza medica: dieci ore settimanali ogni quaranta ospiti non
autosufficienti;  quindici  ore  settimanali ogni sessanta ospiti non
autosufficienti; trenta ore settimanali per strutture con  un  numero
di ospiti superiore a sessanta;
    assistenza   riabilitativa:   la  struttura  deve  assicurare  le
prestazioni di riabilitazione,  agli  ospiti  non  autosufficienti  e
bisognosi  di  terapia  riabilitativa,  anche  attraverso prestazioni
professionali da parte di un terapista della riabilitazione.
   Per l'assistenza medica le strutture fino  a  quaranta  posti  con
tipologia mista di ospiti, (fino a venti ospiti non autosufficienti),
in  alternativa  ad  un  medico  con  rapporto professionale, possono
utilizzare, in accordo con la Unita' sanitaria locale competente  per
territorio,  i medici di medicina generale, cosi' come previsto dalla
deliberazione della Giunta regionale del 6 giugno 1991 n. 2618.
   "4-  ter.  Le  residenze  sanitarie  assistenziali  (R.S.A)   sono
strutture  residenziali  extra  ospedaliere  e si differenziano dalle
residenze protette per  l'erogazione  di  prestazioni  sanitarie,  di
assistenza  tutelare e di recupero funzionale consistenti per ciascun
ospite in:
     a) controllo medico quotidiano;
     b)  centoventi  minuti   in   media   al   giorno   di   nursing
infermieristico professionale e tutelare;
     c) trenta minuti in media al giorno di fiosikinesi terapia;
     d)   una   media   di  sessanta  minuti  al  giorno  di  terapia
occupazionale su gruppi omogenei di  ospiti,  al  fine  di  stimolare
funzioni cognitive di autonomia.
   "4-quarter.  Le R.S.A. sono dirette ad anziani prevalentemente non
autosuficienti e non curabili a domicilio con:
     a) esiti non stabilizzanti di patologie neurologiche,  muscolari
e  osteoarticolari, in soggetti provenienti da strutture ospedaliere,
che possono trarre beneficio da  trattamenti  sanitari-riabilitativi,
prima della dimissione al proprio domicilio o in residenze protette;
     b) turbe psico-organiche gravi dell'eta' senile, necessatanti di
trattamenti   sanitari  riabilitativo-riattivanti  continuativi,  non
erogabili nelle residenze protette (in misura non superiore al  dieci
per cento del totale degli ospiti);
     c)  patologie  cronico-invalidanti,  soggette a riacutizzazione,
che  possono  trarre  beneficio  da  un  trattamento  protratto   non
fornibile a domicilio o in residenze protette;
     d)  patologie  terminali  il  cui  bisogno di assistenza medico-
infermieristica  esclude  l'assistenza   ospedaliera,   ma   richiede
prestazioni  medico  infermieristiche-riabilitative  non  fornibili a
livello delle residenze protette.
   "4-quinquies. per i requisiti edilizio-architettonici delle R.S.A.
si fa riferimento al d.P.C.M. 28 dicembre 1989, per la  dotazione  di
personale  ai  parametri  ed  alle  figure  professionali di cui alla
deliberazione del Consiglio regionale del 2 agosto 1991 n. 86.
   "4-sexies.  L'autorizzazione  provvisoria  al  funzionamento  come
R.S.A.,   ad   esclusione   delle   strutture  gia'  individuate  con
deliberazione del  Consiglio  regionale  2  agosto  1991  n.  86,  e'
concessa  dalla  Giunta regionale solo alle strutture in possesso dei
requisiti di cui ai commi 4- ter , 4-quarter , 4-quinquies.
   "4-septies. In sede di prima  applicazione  la  deliberazione  del
Consiglio  regionale  di  cui  all'art. 1, comma 4, e' adottata entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge".