Art. 5. Aggiunta di articolo 1. Dopo l'art. 6 della legge regionale 10 novembre 1992, n. 29, e' inserito il seguente: "Art. 6- bis. Norma finale 1. Le strutture private di cui al comma 4 dell'art. 6, che all'entrata in vigore della presente legge non sono in possesso dei requisiti ivi previsti, possono procedere entro centoventi giorni all'adeguamento strumentale ed organizzativo, previa notifica alla regione, al sindaco ed all'amministratore straordinario della Unita' sanitaria locale competente per territorio, dei provvedimenti da assumere. 2. L'istanza per procedere ad adeguamenti strumentali e organizzativi a cui deve essere allegata documentazione comprovante l'esecuzione di opere materiali o l'eventuale incremento di personale, viene trasmessa alla regione e contemporaneamente al comune ed all'Unita' sanitaria locale competente per territorio che provvedono al rilascio dell'autorizzazione provvisoria. 3. Trascorsi i centottanta giorni, se non sono stati effettuati gli adeguamenti di cui al comma 2, e' vietata ogni deroga e le autorizzazioni provvisorie decadono". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria. Genova, 10 maggio 1993 FERRERO