Art. 5.
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   1. Dopo l'art. 6 della legge regionale 10 novembre 1992, n. 29, e'
inserito il seguente:
 
                            "Art. 6- bis.
                            Norma finale
 
   1. Le strutture private  di  cui  al  comma  4  dell'art.  6,  che
all'entrata  in  vigore della presente legge non sono in possesso dei
requisiti ivi previsti, possono  procedere  entro  centoventi  giorni
all'adeguamento  strumentale  ed  organizzativo, previa notifica alla
regione, al sindaco ed all'amministratore straordinario della  Unita'
sanitaria  locale  competente  per  territorio,  dei provvedimenti da
assumere.
   2.  L'istanza  per  procedere   ad   adeguamenti   strumentali   e
organizzativi  a  cui deve essere allegata documentazione comprovante
l'esecuzione  di  opere  materiali  o   l'eventuale   incremento   di
personale,  viene  trasmessa  alla  regione  e  contemporaneamente al
comune ed all'Unita' sanitaria locale competente per  territorio  che
provvedono al rilascio dell'autorizzazione provvisoria.
   3.  Trascorsi  i  centottanta giorni, se non sono stati effettuati
gli adeguamenti di cui al comma  2,  e'  vietata  ogni  deroga  e  le
autorizzazioni provvisorie decadono".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.
    Genova, 10 maggio 1993
 
                               FERRERO