Art. 2. Ridefinizione degli ambiti territoriali 1. Gli ambiti territoriali delle Unita' sanitarie locali (U.S.L.) indicati nella tabella allegata alla legge regionale 5 dicembre 1979, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, sono modificati secondo la tabella "A" allegata alla presente legge, che indica altresi' la denominazione e la sede delle U.S.L. 2. Le U.S.L. esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse ed i relativi organi decadono dalla carica a decorrere dall'insediamento dei commissari regionali di cui all'art. 3.