Art. 2.
               Ridefinizione degli ambiti territoriali
 
   1.  Gli ambiti territoriali delle Unita' sanitarie locali (U.S.L.)
indicati nella tabella allegata alla legge regionale 5 dicembre 1979,
n. 45 e successive modificazioni  ed  integrazioni,  sono  modificati
secondo  la  tabella  "A"  allegata  alla  presente legge, che indica
altresi' la denominazione e la sede delle U.S.L.
   2. Le U.S.L. esistenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge  sono  soppresse  ed i relativi organi decadono dalla
carica a decorrere dall'insediamento dei commissari regionali di  cui
all'art. 3.