Art. 3.
         Nomina dei commissari regionali e relative funzioni
 
   1.  Entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la Giunta regionale nomina, per ciascuna delle U.S.L.
individuate ai sensi dell'art. 2, un  commissario  regionale  per  la
gestione  provvisoria  e  per  lo svolgimento dei compiti propedutici
alla trasmissione delle stesse in aziende.
   2. Il commissario regionale resta in carica sino alla  entrata  in
funzione del direttore generale.
   3.  Il commissario regionale e' scelto tra persone di comprovata e
qualificata esperienza amministrativa, le quali  devono  possedere  i
requisiti  previsti  dal  decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502
per la nomina a direttore generale delle U.S.L.
   4. Il commissario regionale provvede, in modo particolare:
     a) alla ricognizione delle piante organiche del personale, anche
con riferimento agli adempimenti di  cui  al  decreto  legislativo  3
febbraio 1993, n. 29;
     b) all'inventario dei beni mobili e immobili;
     c)  alla  nomina provvisoria dei coordinatori e dei responsabili
di servizio e di unita' operativa;
     d) ad ogni altro atto o adempimento necessario  a  garantire  il
funzionamento  delle U.S.L., con riferimento specifico all'erogazione
delle prestazioni sanitarie, assicurando il mantenimento dei  livelli
di assistenza previsti.
   5.  In relazione all'ampiezza del territorio della U.S.L., nonche'
al numero ed alla consistenza delle strutture ospedaliere, la  Giunta
regionale  puo'  inoltre  nominare  sino  a  due  sub-commissari  che
coadiuvino  il  commissario  regionale,   indicandone   l'ambito   di
attivita' e le competenze.
   6.  I sub-commissari sono nominati con gli stessi criteri e devono
possedere i requisiti previsti per la nomina a commissari regionali.
   7. Le indennita' dei commissari  regionali  e  dei  sub-commissari
sono fissate dalla Giunta regionale con riferimento a quanto previsto
dalla  normativa  vigente  per  gli amministratori straordinari delle
U.S.L.