Art. 3. Nomina dei commissari regionali e relative funzioni 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale nomina, per ciascuna delle U.S.L. individuate ai sensi dell'art. 2, un commissario regionale per la gestione provvisoria e per lo svolgimento dei compiti propedutici alla trasmissione delle stesse in aziende. 2. Il commissario regionale resta in carica sino alla entrata in funzione del direttore generale. 3. Il commissario regionale e' scelto tra persone di comprovata e qualificata esperienza amministrativa, le quali devono possedere i requisiti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 per la nomina a direttore generale delle U.S.L. 4. Il commissario regionale provvede, in modo particolare: a) alla ricognizione delle piante organiche del personale, anche con riferimento agli adempimenti di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; b) all'inventario dei beni mobili e immobili; c) alla nomina provvisoria dei coordinatori e dei responsabili di servizio e di unita' operativa; d) ad ogni altro atto o adempimento necessario a garantire il funzionamento delle U.S.L., con riferimento specifico all'erogazione delle prestazioni sanitarie, assicurando il mantenimento dei livelli di assistenza previsti. 5. In relazione all'ampiezza del territorio della U.S.L., nonche' al numero ed alla consistenza delle strutture ospedaliere, la Giunta regionale puo' inoltre nominare sino a due sub-commissari che coadiuvino il commissario regionale, indicandone l'ambito di attivita' e le competenze. 6. I sub-commissari sono nominati con gli stessi criteri e devono possedere i requisiti previsti per la nomina a commissari regionali. 7. Le indennita' dei commissari regionali e dei sub-commissari sono fissate dalla Giunta regionale con riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente per gli amministratori straordinari delle U.S.L.