Art. 5. Collegio dei revisori dei conti 1. Contemporaneamente alla nomina dei commissari regionali, il presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, nomina i collegi, dei revisori dei conti delle U.S.l. secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502. 2. Fatta eccezione per i componenti designati dal Ministro del Tesoro, i revisori dei conti debbono essere scelti tra gli iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88.