Art. 5.
                   Collegio dei revisori dei conti
 
   1.  Contemporaneamente  alla  nomina  dei commissari regionali, il
presidente della Giunta regionale,  con  proprio  decreto,  nomina  i
collegi,  dei revisori dei conti delle U.S.l. secondo quanto previsto
dall'art. 3 comma 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502.
   2. Fatta eccezione per i componenti  designati  dal  Ministro  del
Tesoro,  i  revisori dei conti debbono essere scelti tra gli iscritti
nel registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27  gennaio
1992 n. 88.