Art. 6.
                 Successione deoi rapporti giuridici
 
   1.  Prima  della  decadenza  dalla  carica, ciascun amministratore
straordinario  approva  per  la  rispettiva   U.S.L.   un   documento
attestante  la  situazione  contabile  e patrimoniale dell'U.S.L., da
trasmettersi al commissario regionale.  La  Giunta  regionale,  entro
quindici   giorni   dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,
disciplina termini e modalita' per l'applicazione di tale documento.
   2. Le U.S.L. subentrano nei procedimenti amministrativi in corso e
nei rapporti giuridici attivi e passivi gia' posti  in  essere  dalle
U.S.L.  soppresse  il  cui  ambito  territoriale  risulti  in  essere
ricompreso.
   3. I beni immobili e i beni mobili registrati, nonche'  gli  altri
beni  mobili e le attrezzature ad essi relativi o comunque collegati,
gia' utilizzati dalle U.S.L. soppresse, sono assegnati all'U.S.L. nel
cui ambito territoriale risulta compreso il comune  proprietario  dei
beni immobili.
   4.   Il  personale  gia'  dipendente  dalle  U.S.L.  soppresse  e'
trasferito alle U.S.L. che alle stesee succedono.
   5. Le U.S.L. n. 3 "Genovese" e n.  4  "Chiavarese"  succedono  nei
procedimenti  amministrativi  in  corso e nei rapporti giuridici gia'
posti in essere dalla soppressa U.S.L. n. 17. La Giunta regionale con
proprio provvedimento definisce quali procedimenti  amministrativi  e
rapporti  giuridici siano da attribuirsi all'U.S.L. n. 3 "Genovese" e
all'U.S.L. n. 4 "Chiavarese".
   6. Fino alla fissazione delle nuove piante organiche delle  U.S.L.
il  personale  gia'  dipendente dall'U.S.L. n. 17 e' provvisoriamente
assegnato, con provvedimento della Giunta regionale, all'U.S.L. n.  3
"Genovese"  ovvero  all'U.S.L.  n.  4 "Chiavarese" tenuto conto della
precedente sede di servizio e della necessita' di  garantire  a  tali
U.S.L.
personale adeguato alle funzioni da svolgere.
   7.  All'attuazione  di quanto disposto dai commi 2, 3 e 4 provvede
la Giunta regionale con proprie deliberazioni.