Art. 6. Successione deoi rapporti giuridici 1. Prima della decadenza dalla carica, ciascun amministratore straordinario approva per la rispettiva U.S.L. un documento attestante la situazione contabile e patrimoniale dell'U.S.L., da trasmettersi al commissario regionale. La Giunta regionale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina termini e modalita' per l'applicazione di tale documento. 2. Le U.S.L. subentrano nei procedimenti amministrativi in corso e nei rapporti giuridici attivi e passivi gia' posti in essere dalle U.S.L. soppresse il cui ambito territoriale risulti in essere ricompreso. 3. I beni immobili e i beni mobili registrati, nonche' gli altri beni mobili e le attrezzature ad essi relativi o comunque collegati, gia' utilizzati dalle U.S.L. soppresse, sono assegnati all'U.S.L. nel cui ambito territoriale risulta compreso il comune proprietario dei beni immobili. 4. Il personale gia' dipendente dalle U.S.L. soppresse e' trasferito alle U.S.L. che alle stesee succedono. 5. Le U.S.L. n. 3 "Genovese" e n. 4 "Chiavarese" succedono nei procedimenti amministrativi in corso e nei rapporti giuridici gia' posti in essere dalla soppressa U.S.L. n. 17. La Giunta regionale con proprio provvedimento definisce quali procedimenti amministrativi e rapporti giuridici siano da attribuirsi all'U.S.L. n. 3 "Genovese" e all'U.S.L. n. 4 "Chiavarese". 6. Fino alla fissazione delle nuove piante organiche delle U.S.L. il personale gia' dipendente dall'U.S.L. n. 17 e' provvisoriamente assegnato, con provvedimento della Giunta regionale, all'U.S.L. n. 3 "Genovese" ovvero all'U.S.L. n. 4 "Chiavarese" tenuto conto della precedente sede di servizio e della necessita' di garantire a tali U.S.L. personale adeguato alle funzioni da svolgere. 7. All'attuazione di quanto disposto dai commi 2, 3 e 4 provvede la Giunta regionale con proprie deliberazioni.