Art. 7.
                   Norma transitoria per la nomina
              dei coordinatori e ulteriori adempimenti
 
   1. Fino alla riorganizzazione definitiva delle U.S.L. ai sensi del
decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, il commissario regionale
provvede in via provvisoria alla nomina dei coordinatori delle U.S.L.
scegliendoli tra i dirigenti  che  ricoprivano  tale  incarico  senza
demerito presso le U.S.L. incorporate.
   2.   Il  commissario  regionale  provvede  altresi'  a  tutti  gli
adempimenti necessari a garantire il regolare assetto organizzativo e
funzionale dei servizi dell'U.S.L.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.
    Genova, 10 maggio 1993
 
                               FERRERO
 
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(Omissis).