Art. 2. 1. I commi 3 e 4 dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 1988 n. 77 sono abrogati. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria. Genova, 26 maggio 1993 FERRERO