Art. 2.
 
   1. I commi 3 e 4 dell'art. 3 della  legge  regionale  29  dicembre
1988 n. 77 sono abrogati.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.
    Genova, 26 maggio 1993
 
                               FERRERO