Art. 2. 1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 e' cosi' sostituito: "1. Il provvedimento di sospensione e' revocato di diritto e l'ufficio di presidenza ne prende atto, quando il procedimento penale a carico del consiglire si concluda con sentenza di non doversi procedere, pronunciata ai sensi degli artt. 425 e 529 c.p.p. o con sentenza di assoluzione anche non definitiva pronunciata per i motivi di cui all'art. 530 c.p.p. o qualora l'ordinanza di cui all'art. 9 comma 1 sia stata annullata ai sensi dell'art. 309 comma 9 c.p.p.". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria. Genova, 1 giugno 1993 FERRERO