Art. 2.
 
   1.  Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 16 febbraio 1987
n. 3 e' cosi' sostituito:
   "1. Il provvedimento di  sospensione  e'  revocato  di  diritto  e
l'ufficio di presidenza ne prende atto, quando il procedimento penale
a  carico  del  consiglire  si  concluda  con sentenza di non doversi
procedere, pronunciata ai sensi degli artt. 425 e 529  c.p.p.  o  con
sentenza di assoluzione anche non definitiva pronunciata per i motivi
di  cui  all'art.  530 c.p.p. o qualora l'ordinanza di cui all'art. 9
comma 1 sia stata annullata ai sensi dell'art. 309 comma 9 c.p.p.".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.
    Genova, 1› giugno 1993
 
                               FERRERO