Art. 10.
             Contenuti degli schemi di convenzione-tipo
 
   1. Gli schemi di convenzione-tipo approvati dalla Giunta regionale
devono contenere:
     a)  l'indicazione  dell'attivita'  oggetto  della  convenzione e
della sua modalita' di svolgimento;
     b) la durata della convenzione;
     c) i requisiti di professionalita' del personale impiegato e  in
particolare le caratteristiche professionali del responsabile tecnico
dell'attivita',   il   numero   e  le  qualificazioni  del  personale
impiegato, coerentemente con gli standard previsti dalla legislazione
vigente, per le cooperative di cui all'art. 1, comma 2 lettera a);
     b) il ruolo svolto  dai  volontari  impiegati  nel  servizio  in
relazione  a  quanto  previsto  dall'art.  2  comma  5 della legge n.
381/1991;
     e)  gli  standard  tecnici  relativi  alle  strutture   e   alle
condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
     f)  le  norme  contrattuali  applicate in materia di rapporti di
lavoro;
     g)  la  determinazione  dei  corrispettivi  e  le  modalita'  di
pagamento;
     h)  le  forme  e  le  modalita'  di  verifica  e  vigilanza  con
particolare riguardo alla tutela degli utenti;
     i) il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione;
     l) l'obbligo e le modalita' di  assicurazione  del  personale  e
degli utenti;
     m)  le  modalita'  di  raccordo  con gli uffici competenti nella
materia oggetto della convenzione.
   2. Per quanto concerne gli schemi  di  convenzione  tipo  relativi
all'attivita'  di  cui all'art. 2 comma 2 lettera a), per gestione di
servizi e' da intendersi l'organizzazione  complessiva  e  coordinata
dei  diversi  fattori  materiali,  immateriali e umani che concorrono
alla realizzazione  di  un  servizio,  con  l'esclusione  delle  mere
prestazioni   di   mano  d'opera.  L'ambito  di  riferimento  per  la
identificazione dei servizi socio-sanitari ed educativi  e'  definito
in  relazione a quantto stabilito dalla normativa di settore anche in
attuazione di norme nazionali.
   3. Nella predisposizione degli schemi di convenzione-tipo relativi
alla fornitura di beni e servizi di cui all'arrt. 5  della  legge  n.
381/1991:
     a)   deve  essere  espressamente  prevista  la  finalita'  della
creazione di opportunita' di lavoro e  di  formazione  al  lavoro  di
persone svantaggiate;
     b) devono essere indicati i criteri per determinare il numero di
lavoratori  svantaggiati sia in relazione all'entita' della fornitura
affidata sia al grado di  produttivita'  ed  al  fabisogno  formativo
delle persone svantaggiate inserite.