Art. 10. Contenuti degli schemi di convenzione-tipo 1. Gli schemi di convenzione-tipo approvati dalla Giunta regionale devono contenere: a) l'indicazione dell'attivita' oggetto della convenzione e della sua modalita' di svolgimento; b) la durata della convenzione; c) i requisiti di professionalita' del personale impiegato e in particolare le caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell'attivita', il numero e le qualificazioni del personale impiegato, coerentemente con gli standard previsti dalla legislazione vigente, per le cooperative di cui all'art. 1, comma 2 lettera a); b) il ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio in relazione a quanto previsto dall'art. 2 comma 5 della legge n. 381/1991; e) gli standard tecnici relativi alle strutture e alle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza; f) le norme contrattuali applicate in materia di rapporti di lavoro; g) la determinazione dei corrispettivi e le modalita' di pagamento; h) le forme e le modalita' di verifica e vigilanza con particolare riguardo alla tutela degli utenti; i) il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione; l) l'obbligo e le modalita' di assicurazione del personale e degli utenti; m) le modalita' di raccordo con gli uffici competenti nella materia oggetto della convenzione. 2. Per quanto concerne gli schemi di convenzione tipo relativi all'attivita' di cui all'art. 2 comma 2 lettera a), per gestione di servizi e' da intendersi l'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla realizzazione di un servizio, con l'esclusione delle mere prestazioni di mano d'opera. L'ambito di riferimento per la identificazione dei servizi socio-sanitari ed educativi e' definito in relazione a quantto stabilito dalla normativa di settore anche in attuazione di norme nazionali. 3. Nella predisposizione degli schemi di convenzione-tipo relativi alla fornitura di beni e servizi di cui all'arrt. 5 della legge n. 381/1991: a) deve essere espressamente prevista la finalita' della creazione di opportunita' di lavoro e di formazione al lavoro di persone svantaggiate; b) devono essere indicati i criteri per determinare il numero di lavoratori svantaggiati sia in relazione all'entita' della fornitura affidata sia al grado di produttivita' ed al fabisogno formativo delle persone svantaggiate inserite.