Art. 11.
                      Durata delle convenzioni
 
   1.  Al  fine  di garantire, attraverso la continuita', un adeguato
livello  qualitativo  dei  servizi  ed  un  efficacie   processo   di
programmazione,  le  convenzioni  relative  alla fornitura di servizi
caratterizzati  da  prestazioni  ricorrenti   devono   avere   durata
pluriennale.