Art. 12. Modalita' di stipula della convenzione 1. Gli enti pubblici evidenziano in appositi capitoli di bilancio gli stanziamenti relativi al finanziamento di attivita' da realizzarsi tramite convenzione con le cooperative sociali ed i consorzi, pubblicizzandoli almeno nei termini di esecutivita' del bilancio e proponendo specifiche convenzioni in applicazione degli schemi di cui all'art. 10. 2. Le cooperative sociali o i consorzi iscritti all'albo ai sensi dell'art. 9, comma 3 che intendono concorrere all'aggiudicazione dell'incarico presentano specifico progetto. 3. A parita' di condizioni la scelta e' determinata sulla base dei seguenti criteri di priorita': a) attivita' svolta nel territorio su cui e' previsto l'intervento; b) attivita' svolta in forma regolare e continua nello specifico settore.