Art. 12.
               Modalita' di stipula della convenzione
 
   1.  Gli enti pubblici evidenziano in appositi capitoli di bilancio
gli  stanziamenti  relativi  al   finanziamento   di   attivita'   da
realizzarsi  tramite  convenzione  con  le  cooperative  sociali ed i
consorzi, pubblicizzandoli almeno nei  termini  di  esecutivita'  del
bilancio  e  proponendo  specifiche convenzioni in applicazione degli
schemi di cui all'art. 10.
   2. Le cooperative sociali o i consorzi iscritti all'albo ai  sensi
dell'art.  9,  comma  3  che  intendono concorrere all'aggiudicazione
dell'incarico presentano specifico progetto.
   3. A parita' di condizioni la scelta e' determinata sulla base dei
seguenti criteri di priorita':
     a)  attivita'  svolta  nel  territorio  su   cui   e'   previsto
l'intervento;
     b) attivita' svolta in forma regolare e continua nello specifico
settore.