Art. 13.
                  Determinazione dei corrispettivi
 
   1.  Nella  determinazione  dei corrispettivi le convenzioni devono
fare riferimentto ai seguenti criteri:
     a) per i servizi soci-sanitari ed educativi:
     1) nel caso  di  servizi  standardizzati  i  corrispettivi  sono
determinati   sulla   base  di  tabelle  che  fissano  i  valoori  di
riferimento per le diverse  tipologie  di  servizio;  le  tabelle  di
competenza della regione vengono emanate dagli assessori competenti e
sono oggetto di aggiornamento annuale sulla base di analisi comparate
dei costi-qualita' su campioni di realta' pubbliche e private;
     2)  nel  caso  di  servizi  innovativi  o  non  standardizzati i
corrispettivi sono determinati sulla base  dei  dati  desumibili  dal
progetto dettagliato e sono oggetto di specifiche verifiche;
     b)  per  la  fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della
legge n. 381/1991 i corrispettivi vengono determinati sulla  base  di
parametri  oggettivi  di  costo  quali  i  mercuriali delle camere di
commercio o perizie asseverate da parte  di  ordini  professionali  o
comunque ricerche di mercato.