Art. 13. Determinazione dei corrispettivi 1. Nella determinazione dei corrispettivi le convenzioni devono fare riferimentto ai seguenti criteri: a) per i servizi soci-sanitari ed educativi: 1) nel caso di servizi standardizzati i corrispettivi sono determinati sulla base di tabelle che fissano i valoori di riferimento per le diverse tipologie di servizio; le tabelle di competenza della regione vengono emanate dagli assessori competenti e sono oggetto di aggiornamento annuale sulla base di analisi comparate dei costi-qualita' su campioni di realta' pubbliche e private; 2) nel caso di servizi innovativi o non standardizzati i corrispettivi sono determinati sulla base dei dati desumibili dal progetto dettagliato e sono oggetto di specifiche verifiche; b) per la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge n. 381/1991 i corrispettivi vengono determinati sulla base di parametri oggettivi di costo quali i mercuriali delle camere di commercio o perizie asseverate da parte di ordini professionali o comunque ricerche di mercato.