Art. 16.
          Soggetti beneficiari e modalita' degli interventi
 
  1. Possono accedere ai finanziamenti previsti dall'art. 15 comma  2
lettera  a  le organizzazioni del movimento cooperativo ed i consorzi
previsti dall'art. 8 della legge n.  381/1991,  su  presentazione  di
progetti specifici.
   La regione interverra' nella misura massima del 60 per cento della
spesa documentata.
   2.  Possono  accedere in via prioritaria ai finanziamenti previsti
dall'art. 15, comma 2,  lettera  b)  i  consorzi  che  si  prefiggono
specifiche   iniziative   di   sviluppo.  Possono  beneficiare  degli
interventi anche le cooperative che intendano costituire consorzi per
la gestione integrata delle loro attivita'. Nel primo caso la regione
interviene fino al 50 per cento della  spesa  prevista  dal  progetto
presentato dal consorzio.
   Nel secondo caso la regione interviene per un valore non superiore
al  30  per  cento della quota di capitale investita nel consorzio da
ogni cooperativa sociale.
   3. Possono accedere agli interventi di cui all'art. 15,  comma  2,
lettera  c)  gli  enti  locali che intendano sostenere le cooperative
sociali ai sensi degli artt. 4 della legge  n.  59/1992  e  11  della
legge n. 381/1991.
   I  contributi  non possono superare il valore del 25 per cento del
capitale sottoscritto e versato.
   4.  Possono  accedere agli interventi di cui all'art. 15, comma 2,
lettera d) gli enti pubblici che stipulano convenzioni, ove possibile
con la forma  della  concessione,  con  cooperative  sociali  di  cui
all'art. 2, comma 2, lettera b).
   I  contributi  non possono superare la misura del 20 per cento del
corrispettivo previsto dalla convenzione.
   5. Possono accedere agli interventi di cui all'art. 15,  comma  3,
lettera  a)  le  cooperative  costituite  da  non  oltre due anni che
presentino   progetti   finalizzati   all'attivita'   di   avvio    e
consolidamento della loro struttura operativa.
   A  tal  fine  la  regione stipula apposite convenzioni di sviluppo
nella quali vengono stabiliti tempi e modalita' per il raggiungimento
delle finalita' del progetto.
   6. Possono accedere agli interventi di cui all'art. 15,  comma  3,
lettera   b)   le   cooperative   che  intendono  sperimentare  nuove
metodologie di intervento sociale attraverso l'avvio di nuovi servizi
o l'introduzione di innovazioni nell'erogazione di  servizi  gia'  in
atto.
   La  regione interviene nella misura massima del 40 per cento delle
spese riconosciute attraverso il Fondo di sperimentazione,  istituito
con  l'art.  19 della presente legge, stipulando apposite convenzioni
di innovazione e sviluppo.
  7. Possono accedere agli interventi di cui all'art.  15,  comma  3,
lettera  c)  le  cooperative  che  dimostrino  di  svolgere attivita'
documentabili.
   La regione  provvede  alla  erogazione  dei  contributi  nei  modi
previsti dall'art. 17.
   8.  Possono  accedere alle agevolazioni creditizie di cui all'art.
15, comma 3, lettera  d)  le  cooperative  che  presentino  programmi
triennali.
   La  regione  provvede alla erogazione dei contributi attraverso il
fondo di rotazione istituito ai sensi dell'art. 18.