Art. 16. Soggetti beneficiari e modalita' degli interventi 1. Possono accedere ai finanziamenti previsti dall'art. 15 comma 2 lettera a le organizzazioni del movimento cooperativo ed i consorzi previsti dall'art. 8 della legge n. 381/1991, su presentazione di progetti specifici. La regione interverra' nella misura massima del 60 per cento della spesa documentata. 2. Possono accedere in via prioritaria ai finanziamenti previsti dall'art. 15, comma 2, lettera b) i consorzi che si prefiggono specifiche iniziative di sviluppo. Possono beneficiare degli interventi anche le cooperative che intendano costituire consorzi per la gestione integrata delle loro attivita'. Nel primo caso la regione interviene fino al 50 per cento della spesa prevista dal progetto presentato dal consorzio. Nel secondo caso la regione interviene per un valore non superiore al 30 per cento della quota di capitale investita nel consorzio da ogni cooperativa sociale. 3. Possono accedere agli interventi di cui all'art. 15, comma 2, lettera c) gli enti locali che intendano sostenere le cooperative sociali ai sensi degli artt. 4 della legge n. 59/1992 e 11 della legge n. 381/1991. I contributi non possono superare il valore del 25 per cento del capitale sottoscritto e versato. 4. Possono accedere agli interventi di cui all'art. 15, comma 2, lettera d) gli enti pubblici che stipulano convenzioni, ove possibile con la forma della concessione, con cooperative sociali di cui all'art. 2, comma 2, lettera b). I contributi non possono superare la misura del 20 per cento del corrispettivo previsto dalla convenzione. 5. Possono accedere agli interventi di cui all'art. 15, comma 3, lettera a) le cooperative costituite da non oltre due anni che presentino progetti finalizzati all'attivita' di avvio e consolidamento della loro struttura operativa. A tal fine la regione stipula apposite convenzioni di sviluppo nella quali vengono stabiliti tempi e modalita' per il raggiungimento delle finalita' del progetto. 6. Possono accedere agli interventi di cui all'art. 15, comma 3, lettera b) le cooperative che intendono sperimentare nuove metodologie di intervento sociale attraverso l'avvio di nuovi servizi o l'introduzione di innovazioni nell'erogazione di servizi gia' in atto. La regione interviene nella misura massima del 40 per cento delle spese riconosciute attraverso il Fondo di sperimentazione, istituito con l'art. 19 della presente legge, stipulando apposite convenzioni di innovazione e sviluppo. 7. Possono accedere agli interventi di cui all'art. 15, comma 3, lettera c) le cooperative che dimostrino di svolgere attivita' documentabili. La regione provvede alla erogazione dei contributi nei modi previsti dall'art. 17. 8. Possono accedere alle agevolazioni creditizie di cui all'art. 15, comma 3, lettera d) le cooperative che presentino programmi triennali. La regione provvede alla erogazione dei contributi attraverso il fondo di rotazione istituito ai sensi dell'art. 18.