Art. 18. Fondi di investimento e sviluppo 1. La Giunta regionale e' autorizzata ad istituire un Fondo di rotazione per finanziare iniziative di investimento e sviluppo delle cooperative sociali e dei loro consorzi ai sensi dell'art. 16, comma 8. Le modalita' di organizzazione del Fondo sono disciplinate con apposito decreto del presidente della Giunta.