Art. 18.
                  Fondi di investimento e sviluppo
 
   1.  La  Giunta  regionale  e' autorizzata ad istituire un Fondo di
rotazione per finanziare iniziative di investimento e sviluppo  delle
cooperative  sociali e dei loro consorzi ai sensi dell'art. 16, comma
8.
   Le  modalita'  di  organizzazione  del Fondo sono disciplinate con
apposito decreto del presidente della Giunta.