Art. 19.
                      Fondo di sperimentazione
 
   1. La Giunta regionale e' autorizzata ad istituire  un  Fondo  per
finanziare le iniziative previste dall'art. 16 comma 6.
   Le  modalita'  di  organizzazione  del Fondo sono disciplinate con
apposito decreto del Presidente della Giunta.