Art. 2 Istituzione dell'albo 1. E' istituito presso la presidenza della Giunta l'Albo regionale delle cooperative sociali. 2. L'albo si articola nelle seguenti sezioni: a) sezione A, nella quale sono iscrittte le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi; b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attivita' diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate; c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 1991 n. 381.