Art. 2
                        Istituzione dell'albo
 
   1. E' istituito presso la presidenza della Giunta l'Albo regionale
delle cooperative sociali.
   2. L'albo si articola nelle seguenti sezioni:
     a)  sezione  A,  nella  quale  sono iscrittte le cooperative che
gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi;
     b) sezione B, nella  quale  sono  iscritte  le  cooperative  che
svolgono  attivita' diverse - agricole, industriali, commerciali o di
servizi  -  finalizzate   all'inserimento   lavorativo   di   persone
svantaggiate;
     c)  sezione  C,  nella  quale  sono  iscritti  i consorzi di cui
all'art. 8 della legge 8 novembre 1991 n. 381.