Art. 20. C o s t i t u z i o n e 1. Con deliberazione della Giunta regionale su proposta del Presidente della Giunta e' istituita presso la presidenza della Giunta regionale la commissione per la cooperazione sociale della quale fanno parte: a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che la presiede; b) gli assessori regionali ai servizi sociali ed alle attivita' produttive o loro delegati; c) i dirigenti dei servizi relativi; d) il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o suo delegato; e) il direttore dell'agenzia regionale dell'impiego o suo delegato; f) tre rappresentanti effettivi e tre supplementi con comprovata esperienza nel settore sociale designati dalle associazioni regionali delle cooperative piu' rappresentative che risultino aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni; g) tre esperti in materia di cooperazione sociale; h) un rappresentante dell'A.N.C.I.; i) un rappresentante dell'U.P.I.; l) un rappresentante dell'UNCEM. 2. I componenti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. 3. La Commissione e' convocata dal Presidente o dal suo delegato permanente. 4. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza della meta' piu' uno dei componenti. 5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti ed in caso di parita' prevale il voto del Presidente. 6. In caso di assenza dei componenti effettivi partecipano alla seduta i membri supplenti. 7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un funzionario incaricato dal Presidente.