Art. 20.
                       C o s t i t u z i o n e
 
   1. Con  deliberazione  della  Giunta  regionale  su  proposta  del
Presidente  della  Giunta  e'  istituita  presso  la presidenza della
Giunta regionale la commissione per  la  cooperazione  sociale  della
quale fanno parte:
     a)  il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che la
presiede;
     b) gli assessori regionali ai servizi sociali ed alle  attivita'
produttive o loro delegati;
     c) i dirigenti dei servizi relativi;
     d)  il  direttore  dell'ufficio  regionale  del  lavoro  e della
massima occupazione o suo delegato;
     e)  il  direttore  dell'agenzia  regionale  dell'impiego  o  suo
delegato;
     f) tre rappresentanti effettivi e tre supplementi con comprovata
esperienza nel settore sociale designati dalle associazioni regionali
delle  cooperative  piu'  rappresentative che risultino aderenti alle
associazioni nazionali di  rappresentanza  assistenza  e  tutela  del
movimento  cooperativo  riconosciute ai sensi dell'art. 5 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577
e successive modificazioni;
     g) tre esperti in materia di cooperazione sociale;
     h) un rappresentante dell'A.N.C.I.;
     i) un rappresentante dell'U.P.I.;
     l) un rappresentante dell'UNCEM.
   2. I componenti durano in carica quattro  anni  e  possono  essere
riconfermati.
   3.  La  Commissione e' convocata dal Presidente o dal suo delegato
permanente.
   4. Per la validita' delle sedute e' necessaria la  presenza  della
meta' piu' uno dei componenti.
   5.  Le  deliberazioni  sono  adottate a maggioranza dei voti ed in
caso di parita' prevale il voto del Presidente.
   6. In caso di assenza dei componenti  effettivi  partecipano  alla
seduta i membri supplenti.
   7.  Le  funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un
funzionario incaricato dal Presidente.