Art. 21.
                      Compiti della Commissione
 
   1. La Commissione esprime parere:
     a)   sulle  domande  di  iscrizione  nell'albo  regionale  della
cooperazione sociale, verificando che le cooperative  ed  i  consorzi
richiedenti  abbiano  presentato  tutti  i documenti prescritti dalla
presente legge; che tali documenti siano regolari; che le cooperative
sociali posseggano una struttura idonea ad operare efficacemente  sia
per  l'aspetto patrimoniale sia per la presenza, tra i soci, di tutte
le  professionalita'  che  la  normativa  vigente  richiede  per   le
attivita' da svolgere;
     b)  sulla  cancellazione  dall'albo regionale della cooperazione
sociale delle cooperative che non adempiano a  obblighi  previsti  da
leggi  ovvero  per  le  quali  siano  state accertate violazioni alle
convenzioni stipulate e di quelle che, per  cambiamenti  sopravvenuti
nella  loro  costituzione,  non  siano  in  grado  di  continuare  ad
esercitare la propria attivita';
     c) sui criteri relativi alla concessione degli incentivi di  cui
agli artt. 16 e 17;
     d)  sui  provvedimenti  settoriali che riguardano le cooperative
sociali;
     e) sullo schema di convenzione-tipo di cui agli articoli 10,
11, 13, 14.
   2. La commissione formula altresi' proposte alla Giunta in materia
di cooperazione sociale.