Art. 21. Compiti della Commissione 1. La Commissione esprime parere: a) sulle domande di iscrizione nell'albo regionale della cooperazione sociale, verificando che le cooperative ed i consorzi richiedenti abbiano presentato tutti i documenti prescritti dalla presente legge; che tali documenti siano regolari; che le cooperative sociali posseggano una struttura idonea ad operare efficacemente sia per l'aspetto patrimoniale sia per la presenza, tra i soci, di tutte le professionalita' che la normativa vigente richiede per le attivita' da svolgere; b) sulla cancellazione dall'albo regionale della cooperazione sociale delle cooperative che non adempiano a obblighi previsti da leggi ovvero per le quali siano state accertate violazioni alle convenzioni stipulate e di quelle che, per cambiamenti sopravvenuti nella loro costituzione, non siano in grado di continuare ad esercitare la propria attivita'; c) sui criteri relativi alla concessione degli incentivi di cui agli artt. 16 e 17; d) sui provvedimenti settoriali che riguardano le cooperative sociali; e) sullo schema di convenzione-tipo di cui agli articoli 10, 11, 13, 14. 2. La commissione formula altresi' proposte alla Giunta in materia di cooperazione sociale.