Art. 22.
                          Norma transitoria
 
   1. Fino alla costituzione dell'albo di cui agli artt. 2 e seguenti
della presente legge, la Giunta  regionale  istituisce,  con  propria
deliberazione, un albo provvisorio delle cooperative sociali.
   2.  Le  cooperative ed i consorzi iscritti all'albo provvisorio di
cui al comma 1 possono  provvedere  alla  stipula  delle  convenzioni
previste  al  titolo  III  della presente legge e beneficiare di ogni
altra agevolazione prevista dalla legge n. 381/1991.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.
    Genova, 1› giugno 1993
 
                               FERRERO