Art. 22. Norma transitoria 1. Fino alla costituzione dell'albo di cui agli artt. 2 e seguenti della presente legge, la Giunta regionale istituisce, con propria deliberazione, un albo provvisorio delle cooperative sociali. 2. Le cooperative ed i consorzi iscritti all'albo provvisorio di cui al comma 1 possono provvedere alla stipula delle convenzioni previste al titolo III della presente legge e beneficiare di ogni altra agevolazione prevista dalla legge n. 381/1991. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria. Genova, 1 giugno 1993 FERRERO