Art. 3. Requisiti per l'iscrizione 1. Possono essere iscritte all'Albo di cui all'art. 2 le cooper- ative sociali ed i loro consorzi aventi sede legale nella regione e che risultino iscritte nella sezione ottava del registro prefettizio delle cooperative. 2. Le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi e che siano finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate possono essere, a richiesta, iscritte contemporaneamente nelle sezioni A e B dell'Albo. 3. Per ottenere l'isrizione le cooperative debbono presentare alla regione domanda corredata da: a) certificato di iscrizione alla sezione ottava del registro prefettizio; b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto; c) autocertificazione circa gli ambiti di attivita' in cui la cooperativa opera ed i relativi servizi; d) autocertificazione sulla composizione della compagine sociale; e) relazioe dalla quale risultino le caratteristiche professionli di quanti operano nella cooperativa per le cooperative che chiedono l'iscrizione nella sezione A; f) relazione sull'attivita' svolta; g) copia dell'ultimo bilancio di esercizio; h) autocertificazione circa la presenza al loro interno di lavoratori svantaggiati nella misura prevista dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381, per le cooperative che chiedono l'iscrizione nella sezione B; i) autocertificazione riportante la dichiarazione di non essere incorsi in violazioni di norme in materia di lavoro, previdenziale e fiscale non conciliabili in via amministrativa. 3. Nel caso di cooperative di nuova costituzione i documenti di cui alle letere f) , g) , h), sono sostituiti da un articolato progetto relativo all'attivita' che la cooperativa intende svolgere. 4. La domanda di iscrizione dei consorzi deve essere corredata da: a) certificato di iscrizione nella sezione ottava del registro prefettizio; b) atto costitutivo e statuto; c) relazione sull'attivita' svolta; d) copia dell'ultimo bilancio; e) autocertificazione circa la presenza nella base sociale di cooperative sociali nella misura prevista dall'art. 8 della legge 8 novembre 1991 n. 381. 5. L'iscrizione all'albo viene disposta con decreto del presidente della Giunta regionale, previo parere della commissione regionale per la cooperazione sociale, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione della domanda completa di tutta la documentazione. 6. Il provvedimento e' notificato al richiedente, alla prefettura ed all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed e' pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della regione.