Art. 3.
                     Requisiti per l'iscrizione
 
   1. Possono essere iscritte all'Albo di cui all'art. 2  le  cooper-
ative  sociali  ed i loro consorzi aventi sede legale nella regione e
che risultino iscritte nella sezione ottava del registro  prefettizio
delle cooperative.
   2.   Le  cooperative  che  gestiscono  servizi  socio-sanitari  ed
educativi e  che  siano  finalizzate  all'inserimento  lavorativo  di
persone   svantaggiate   possono   essere,   a   richiesta,  iscritte
contemporaneamente nelle sezioni A e B dell'Albo.
   3. Per ottenere l'isrizione le cooperative debbono presentare alla
regione domanda corredata da:
     a) certificato di iscrizione alla sezione  ottava  del  registro
prefettizio;
     b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
     c)  autocertificazione  circa  gli ambiti di attivita' in cui la
cooperativa opera ed i relativi servizi;
     d)  autocertificazione  sulla   composizione   della   compagine
sociale;
     e)   relazioe   dalla   quale   risultino   le   caratteristiche
professionli di quanti operano nella cooperativa per  le  cooperative
che chiedono l'iscrizione nella sezione A;
     f) relazione sull'attivita' svolta;
     g) copia dell'ultimo bilancio di esercizio;
     h)  autocertificazione  circa  la  presenza  al  loro interno di
lavoratori svantaggiati nella misura prevista dall'art. 4 della legge
8 novembre 1991 n. 381, per le cooperative che chiedono  l'iscrizione
nella sezione B;
     i)  autocertificazione riportante la dichiarazione di non essere
incorsi in violazioni di norme in materia di lavoro, previdenziale  e
fiscale non conciliabili in via amministrativa.
   3.  Nel  caso  di cooperative di nuova costituzione i documenti di
cui alle letere f) , g)  ,  h),  sono  sostituiti  da  un  articolato
progetto relativo all'attivita' che la cooperativa intende svolgere.
   4. La domanda di iscrizione dei consorzi deve essere corredata da:
     a)  certificato  di iscrizione nella sezione ottava del registro
prefettizio;
     b) atto costitutivo e statuto;
     c) relazione sull'attivita' svolta;
     d) copia dell'ultimo bilancio;
     e) autocertificazione circa la presenza nella  base  sociale  di
cooperative  sociali  nella misura prevista dall'art. 8 della legge 8
novembre 1991 n. 381.
   5. L'iscrizione all'albo viene disposta con decreto del presidente
della Giunta regionale, previo parere della commissione regionale per
la cooperazione sociale,  entro  il  termine  perentorio  di  novanta
giorni   dalla   ricezione   della   domanda  completa  di  tutta  la
documentazione.
   6. Il provvedimento e' notificato al richiedente, alla  prefettura
ed  all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed
e' pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della regione.