Art. 5.
                            Cancellazione
 
   1. La cancellazione  delle  cooperative  sociali  e  dei  consorzi
dall'Albo  regionale  e'  disposta  con  decreto del presidente della
Giunta  regionale,  sentita   la   commissione   regionale   per   la
cooperazione  sociale,  quando  questi  non  abbiano  adempiuto  agli
obblighi di cui agli artt. 3 e 4 o quando non  sia  stata  effettuata
entro  l'anno  la  revisione di cui all'art. 3, comma 3 della legge 8
novembre 1991 n. 381.
   2. La cancellazione e' disposta altresi' quando la cooperativa o i
consorzi  siano  stati  sciolti,  risultino  inattivi  da   piu'   di
ventiquattro  mesi  o  cancellati  dal  registro  prefettizio anche a
seguito delle ispezioni effettuate ai sensi del  decreto  legislativo
del  Capo  provvisorio dello Stto 14 dicembre 1947, n. 1577 e succes-
sive modificazioni.
   3. Il provvedimento di cancellazione e'  comunicato,  a  mezzo  di
raccomandata  con  ricevuta  di ritorno, alla cooperativa o consorzio
nonche' alla Prefettura ed all'Ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione ed e'  pubblicato  per  estratto  nel  Bollettino
Ufficiale della regione.
   4.  Qualora  il  numero  dei  lavoratori svantaggiati scenda al di
sotto della misura del 30 per cento dei lavoratori della  cooperativa
o  il numero di soci volontari, previsti al comma 2 dell'art. 2 della
legge 381/1991, superi la misura  del  50  per  cento  dei  soci,  si
provvede   a   cancellazione   se  la  compagine  sociale  non  venga
riequilibrata entro tre mesi dalla data  in  cui  si  e'  manifestata
l'irregolarita', ai sensi del D.L.C.P.S. n. 157/1947.