Art. 5. Cancellazione 1. La cancellazione delle cooperative sociali e dei consorzi dall'Albo regionale e' disposta con decreto del presidente della Giunta regionale, sentita la commissione regionale per la cooperazione sociale, quando questi non abbiano adempiuto agli obblighi di cui agli artt. 3 e 4 o quando non sia stata effettuata entro l'anno la revisione di cui all'art. 3, comma 3 della legge 8 novembre 1991 n. 381. 2. La cancellazione e' disposta altresi' quando la cooperativa o i consorzi siano stati sciolti, risultino inattivi da piu' di ventiquattro mesi o cancellati dal registro prefettizio anche a seguito delle ispezioni effettuate ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stto 14 dicembre 1947, n. 1577 e succes- sive modificazioni. 3. Il provvedimento di cancellazione e' comunicato, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, alla cooperativa o consorzio nonche' alla Prefettura ed all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed e' pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della regione. 4. Qualora il numero dei lavoratori svantaggiati scenda al di sotto della misura del 30 per cento dei lavoratori della cooperativa o il numero di soci volontari, previsti al comma 2 dell'art. 2 della legge 381/1991, superi la misura del 50 per cento dei soci, si provvede a cancellazione se la compagine sociale non venga riequilibrata entro tre mesi dalla data in cui si e' manifestata l'irregolarita', ai sensi del D.L.C.P.S. n. 157/1947.