Art. 6.
         Raccordo con i servizi socio-sanitari ed educativi
 
   1.  Nell'ambito  degli  atti  di  programmazione  regolamentari ed
attuativi  delle  attivita'  socio-sanitarie  i   competenti   organi
regionali  sono  tenuti a prevedere le modalita' di specifico apporto
della cooperazione sociale.  In  particolare  vengono  individuati  i
settori  di  intervento  nei  quali  alla  cooperazione sociale viene
riconosciuto  un  ruolo  specifico  e  prioritario  in  forza   delle
caratteristiche   di   finalizzazione   all'interesse   pubblico,  di
imprenditorialita' e di democrazia che le sono prorprie.