Art. 6. Raccordo con i servizi socio-sanitari ed educativi 1. Nell'ambito degli atti di programmazione regolamentari ed attuativi delle attivita' socio-sanitarie i competenti organi regionali sono tenuti a prevedere le modalita' di specifico apporto della cooperazione sociale. In particolare vengono individuati i settori di intervento nei quali alla cooperazione sociale viene riconosciuto un ruolo specifico e prioritario in forza delle caratteristiche di finalizzazione all'interesse pubblico, di imprenditorialita' e di democrazia che le sono prorprie.