Art. 8.
             Raccordo con le politiche attive del lavoro
 
   1. La regione riconosce  nelle  cooperative  sociali  un  soggetto
privilegiato   per   l'attuazione  di  politiche  attive  del  lavoro
finalizzate:
     a) a sviluppare nuova occupazione nel settore dei servizi socio-
sanaitari ed educativi;
     b) a sviluppare nuova occupazione a favore  delle  fasce  deboli
del mercato del lavoro.
   2. Nell'ambito delle possibilita' offerte dalla normativa vigente,
i  competenti organi regionali prevedono interventi specifici volti a
riconoscere l'attivita' di formazione sul lavoro svolta dalle cooper-
ative di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'art.  2.