Art. 9. C o n v e n z i o n i 1. La regione, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, adotta, con deliberazione della Giunta regionale, schemi di convenzione-tipo rispettivamente per: a) gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b) fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, secondo i principi formulati dalla presente legge. 2. Qualora le caratteristiche del servizio lo consentano la convenzione assume la forma della concessione ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 3. Per stipulare le convenzioni di cui alla presente legge le co- operative ed i consorzi devono essere iscritti all'albo regionale di cui all'art. 2 da almeno novanta giorni. 4. La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione della convenzione.