Art. 9.
                        C o n v e n z i o n i
 
   1. La regione, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della
presente legge, adotta, con  deliberazione  della  Giunta  regionale,
schemi di convenzione-tipo rispettivamente per:
     a) gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
     b)  fornitura  di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge 8
novembre 1991, n. 381, secondo i principi  formulati  dalla  presente
legge.
   2.  Qualora  le  caratteristiche  del  servizio  lo  consentano la
convenzione assume la forma della concessione ai sensi  dell'art.  22
della legge 8 giugno 1990, n. 142.
   3.  Per stipulare le convenzioni di cui alla presente legge le co-
operative ed i consorzi devono essere iscritti all'albo regionale  di
cui all'art. 2 da almeno novanta giorni.
   4.  La  cancellazione  dall'albo  comporta  la  risoluzione  della
convenzione.