Art. 10.
            Designazione dei componenti e relativa nomina
 
  1. I rappresentanti di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b),  c)
sono  eletti  ove  occorra  con  voto  limitato  dalle organizzazioni
iscritte per ciascun settore del registro regionale.
   2. I rappresentanti di cui all'art.  9,  lettere  b)  e  e),  sono
designati  dal  Presidente  della  Giunta  regionale scegliendo tra i
nominativi  segnalati  dalle  associazioni,   entro   trenta   giorni
dall'entrata in vigore del presente regolamento.
   3.  I  nominativi  dei  componenti  di  cui  al primo comma devono
pervenire all'Osservatorio entro quarantacinque  giorni  dall'entrata
in  vigore  del  presente  regolamento.  Trascorso  tale  termine, il
Presidente della Giunta regionale nomina  la  Commissione  qualora  i
nominativi acquisiti consentano la nomina di almeno la meta' piu' uno
dei  componenti,  salva l'integrazione con il pervenire delle succes-
sive designazioni.
   4. In caso  di  dimissioni  di  un  componente  della  Commissione
consultiva,  il  Presidente  della  Giunta regionale chiede una nuova
designazione alle organizzazioni iscritte nello stesso  settore,  nel
termine di trenta giorni.