Art. 10. Designazione dei componenti e relativa nomina 1. I rappresentanti di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c) sono eletti ove occorra con voto limitato dalle organizzazioni iscritte per ciascun settore del registro regionale. 2. I rappresentanti di cui all'art. 9, lettere b) e e), sono designati dal Presidente della Giunta regionale scegliendo tra i nominativi segnalati dalle associazioni, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 3. I nominativi dei componenti di cui al primo comma devono pervenire all'Osservatorio entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Trascorso tale termine, il Presidente della Giunta regionale nomina la Commissione qualora i nominativi acquisiti consentano la nomina di almeno la meta' piu' uno dei componenti, salva l'integrazione con il pervenire delle succes- sive designazioni. 4. In caso di dimissioni di un componente della Commissione consultiva, il Presidente della Giunta regionale chiede una nuova designazione alle organizzazioni iscritte nello stesso settore, nel termine di trenta giorni.