Art. 11.
             Funzionamento della Commissione consultiva
 
   1.  La Commissione consultiva del volontariato si riunisce, almeno
quattro volte nel corso dell'anno solare, su convocazione del proprio
Presidente o di un terzo dei suoi componenti, trasmessa almeno  sette
giorni prima, per l'espressione dei pareri di cui all'art. 8, comma 1
della legge regionale 28 maggio 1992, n. 15.
   2.  I provvedimenti oggetto di esame sono inviati dai vari servizi
regionali all'unita' operativa  di  cui  all'art.  8  che  predispone
l'ordine del giorno.
   3.  Le riunioni sono valide con la presenza di almeno un terzo dei
componenti;  le  deliberazioni  della  Commissione  sono  valide   se
approvate a maggioranza dei presenti.