Art. 11. Funzionamento della Commissione consultiva 1. La Commissione consultiva del volontariato si riunisce, almeno quattro volte nel corso dell'anno solare, su convocazione del proprio Presidente o di un terzo dei suoi componenti, trasmessa almeno sette giorni prima, per l'espressione dei pareri di cui all'art. 8, comma 1 della legge regionale 28 maggio 1992, n. 15. 2. I provvedimenti oggetto di esame sono inviati dai vari servizi regionali all'unita' operativa di cui all'art. 8 che predispone l'ordine del giorno. 3. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti; le deliberazioni della Commissione sono valide se approvate a maggioranza dei presenti.